La somma richiesta per ciascun candidato e la soglia del 5% dei voti per ottenere il rimborso imponevano un onere eccessivo, con rischi per la partecipazione dei piccoli partiti e delle persone a basso reddito. La Corte ammette garanzie elettorali proporzionate, ma chiede di tutelare l’accesso effettivo alla candidatura e il pluralismo politico.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito il 17 settembre 2026 che l’Estonia non poteva subordinare le candidature alle elezioni europee a una garanzia pari a cinque salari minimi mensili, rimborsabile solo al raggiungimento del 5% dei voti, nelle condizioni esaminate nel procedimento. La somma di 4.100 euro per ciascun candidato, applicata alle elezioni del 2024, e il rischio di perderla eccedevano quanto necessario per scoraggiare le candidature non serie e potevano rendere più difficile la partecipazione di persone e partiti a basso reddito.
In breveLa garanzia richiesta in Estonia alle elezioni europee del 2024 era di 4.100 euro per un candidato e di 36.900 euro per una lista di nove candidati. Il rimborso dipendeva dall’ottenimento di almeno il 5% dei voti.
La Corte ha ritenuto eccessiva la combinazione tra l’importo e le condizioni di rimborso. Ha analizzato i redditi in Estonia, la garanzia cinque volte inferiore prevista per le elezioni nazionali e le restrizioni al finanziamento dei partiti.
I sette candidati verdi inizialmente respinti sono stati registrati provvisoriamente e hanno potuto partecipare alle elezioni. La causa è rimasta rilevante anche per il recupero della garanzia versata, poiché il partito non ha raggiunto la soglia del 5%.
La sentenza non vieta tutte le garanzie elettorali e non fissa un massimale europeo unico. Il giudice estone deve applicare l’interpretazione della Corte nella controversia nazionale.
La causa è nata dalla lista di nove candidati presentata dal Partito Verde estone, Erakond Eestimaa Rohelised. Per una lista completa, la garanzia ammontava a 36.900 euro. Il partito ha pagato solo per due candidature e la commissione elettorale ha inizialmente rifiutato di registrare le altre sette.
I sette candidati hanno comunque potuto partecipare alle elezioni. Il 14 maggio 2024, la Corte suprema estone ha disposto la loro iscrizione come misura provvisoria e la commissione elettorale si è conformata lo stesso giorno. La controversia è proseguita perché il giudice nazionale esaminava la costituzionalità della norma e il partito non aveva raggiunto la soglia del 5% necessaria per il rimborso della garanzia già versata. La risposta della Corte di giustizia può incidere anche sulla decisione relativa a quelle somme.
Il governo estone ha sostenuto che la garanzia induce i candidati a valutare più attentamente le proprie intenzioni e possibilità. L’obiettivo dichiarato era ridurre le candidature non serie e i voti che non contribuiscono all’elezione di un eurodeputato, per una rappresentanza più fedele dell’elettorato. Un obiettivo secondario era evitare spese pubbliche inutili per l’organizzazione delle elezioni e la trattazione dei dibattiti sulla stampa pubblica.
La Corte ha riconosciuto che tali obiettivi possono essere legittimi e che una garanzia finanziaria può contribuire a raggiungerli. Il costo iniziale e il rischio di perdere il denaro possono indurre i candidati a riflettere sulle proprie motivazioni. Gli Stati restano competenti a stabilire le regole per le candidature, ma devono rispettare il diritto di essere eletti, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, e mantenere le restrizioni proporzionate all’obiettivo perseguito.
Nel caso dell’Estonia, i giudici hanno analizzato l’onere concreto dell’importo. La garanzia di 4.100 euro per un candidato rappresentava circa 2,6 salari mediani lordi mensili, rispetto al livello di 1.578 euro del quarto trimestre del 2023. Il pagamento era richiesto prima della registrazione e il denaro non recuperato dopo le elezioni restava nel bilancio dello Stato.
Il confronto con le elezioni parlamentari nazionali ha sollevato un’altra questione. In quel caso, la garanzia per candidato era cinque volte inferiore, sebbene le autorità perseguissero lo stesso obiettivo di scoraggiare le candidature non serie. Il governo ha spiegato la differenza con il numero maggiore di candidati necessari alle elezioni nazionali rispetto ai seggi disponibili. La Corte ha lasciato al giudice estone la verifica di tale giustificazione, sottolineando che le differenze tra i sistemi elettorali devono sostenerla effettivamente.
Il rischio finanziario doveva essere valutato anche insieme alle norme sul finanziamento dei partiti. Per le elezioni nazionali esisteva un finanziamento pubblico destinato ai partiti che ottenessero almeno il 2% dei voti, senza un meccanismo equivalente per le elezioni europee. Allo stesso tempo, i partiti potevano ottenere entrate solo dalle fonti consentite dalla legge, come quote associative, finanziamenti pubblici, donazioni di persone fisiche e operazioni con i propri beni. Le donazioni anonime e quelle delle persone giuridiche erano vietate, mentre i prestiti erano soggetti a restrizioni.
In queste condizioni, il pagamento della garanzia poteva consumare una parte significativa del bilancio annuale di un partito, insieme alle spese elettorali. La soglia del 5% aggiungeva il rischio di perdere il denaro anche per una candidatura che esprimesse rivendicazioni politiche importanti, ma insufficientemente rappresentate. La Corte avverte che un requisito rigoroso «potrebbe impedire la nascita di nuovi partiti» e sarebbe contrario al pluralismo politico garantito dal diritto dell’UE.
I giudici hanno inoltre stabilito un limite all’argomento relativo ai voti che non si traducono in mandati. Gli Stati non possono contrastare tali voti basandosi soltanto sulla valutazione che determinati programmi politici non abbiano reali possibilità di ottenere un sostegno sufficiente. La mancanza di prospettive elettorali non consente, di per sé, di eliminare un’offerta politica dalla competizione.
Le conclusioni presentate dall’avvocata generale Tamara Ćapeta nel novembre 2025 criticavano in modo più categorico l’uso del denaro per verificare la serietà delle candidature, ritenendo che un simile filtro selezioni in base alla ricchezza. La sentenza non riprende integralmente questo ragionamento. La Corte ammette che la garanzia possa essere uno strumento adeguato, ma considera eccessivi l’importo e le condizioni di rimborso previste dal regime estone esaminato.
Causa C-438/24, la soluzione si fonda sul diritto di essere eletti e sul principio della democrazia rappresentativa. La Corte non ha ritenuto che il pagamento richiesto in questo caso rientrasse nell’ambito della tutela del diritto di proprietà invocato separatamente dal giudice estone. Dopo aver constatato il carattere eccessivo del meccanismo, i giudici non hanno più esaminato distintamente se esso potesse essere sostituito da misure meno restrittive, come le firme di sostegno discusse nel corso del procedimento.
La Corte suprema estone deve definire la controversia nazionale conformemente all’interpretazione europea, comprese le implicazioni sulla garanzia versata. La sentenza non stabilisce un importo massimo unico per tutti gli Stati membri e non ordina essa stessa il rimborso di una somma al partito. Obbliga tuttavia le autorità a valutare congiuntamente l’ammontare della garanzia e le condizioni alle quali i candidati possono recuperare il denaro, affinché l’accesso alle elezioni europee possa essere esercitato concretamente.
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