L’Ungheria contesta la sua esclusione dal voto sulla ripartizione della prima tranche attraverso lo Strumento europeo per la pace, dopo essersi astenuta costruttivamente da una decisione precedente. Il Tribunale ha ritenuto che la scelta della destinazione militare dei fondi rientri nella politica estera e di sicurezza comune e non ha esaminato nel merito la legittimità della procedura.
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto, per difetto di competenza, il ricorso con cui l’Ungheria contestava l’assegnazione della prima tranche di proventi derivanti da attività russe congelate alle forze armate ucraine. I giudici hanno ritenuto che la decisione riguardasse scelte politiche o strategiche nella politica estera e di sicurezza comune, e pertanto non hanno esaminato nel merito la denuncia dell’Ungheria relativa alla sua esclusione dal voto.
In breveIl Tribunale non ha deciso se l’esclusione dell’Ungheria dal voto fosse legale. Ha respinto il ricorso poiché l’atto impugnato riguarda scelte politiche o strategiche che i tribunali dell’Unione non possono controllare in questa causa.
La controversia riguarda la prima tranche assegnata attraverso lo Strumento europeo per la pace nel giugno 2024, destinata a munizioni, artiglieria, difesa antiaerea e attrezzature dell’industria ucraina della difesa. Sono interessati i profitti derivanti dai proventi straordinari, senza una decisione sulla confisca delle attività russe in sé.
L’Ungheria si era astenuta costruttivamente da una precedente decisione sull’assegnazione dei fondi al sostegno militare, consentendone l’adozione. Il Comitato dello Strumento europeo per la pace ha ritenuto che tale astensione la escludesse dal voto successivo sulla ripartizione della tranche, interpretazione contestata dall’Ungheria.
Il richiamo alle regole di voto, all’uguaglianza degli Stati membri e al diritto a un ricorso effettivo non ha eliminato il limite di competenza previsto dai trattati. La sentenza può essere impugnata con ricorso solo per questioni di diritto.
La controversia trae origine dalla decisione adottata il 21 giugno 2024 dal Comitato dello Strumento europeo per la pace, che ha ripartito la prima tranche dei profitti netti derivanti dai proventi straordinari generati dalle attività russe congelate. I fondi avrebbero dovuto finanziare munizioni e sistemi di artiglieria, missili e sistemi di difesa antiaerea, nonché attrezzature militari dell’industria ucraina della difesa. La decisione stabiliva anche la ripartizione indicativa tra queste categorie, i luoghi di acquisto, i responsabili e il calendario delle consegne.
Il conflitto sul voto è sorto dopo due decisioni distinte del Consiglio, adottate nel maggio 2024. L’Ungheria ha sostenuto le regole relative alla destinazione dei profitti al sostegno all’Ucraina, ma ha fatto ricorso all’astensione costruttiva nel caso della decisione sull’assegnazione delle somme al sostegno militare attraverso lo Strumento europeo per la pace. Questa forma di astensione ha consentito l’adozione della decisione senza il voto favorevole dell’Ungheria.
Quando il Comitato è passato alla ripartizione della prima tranche, ha ritenuto che gli Stati che si erano astenuti costruttivamente dalla decisione precedente non potessero partecipare alla nuova votazione. L’Ungheria ha contestato tale interpretazione e ha chiesto l’annullamento della decisione, nonché l’annullamento parziale del verbale che ne attestava l’adozione. Ha sostenuto che la sua esclusione violasse le regole di voto, l’uguaglianza degli Stati membri, lo Stato di diritto e il funzionamento democratico dell’Unione.
L’argomento centrale dell’Ungheria era che i giudici potessero verificare la procedura senza pronunciarsi sull’opportunità del sostegno militare. Lo Stato riconosceva che i tribunali non dovessero sostituire con la propria valutazione le scelte politiche e strategiche delle autorità competenti, ma sosteneva che il suo diritto di voto costituisse una questione diversa. Lo Strumento europeo per la pace e il Consiglio hanno invece chiesto il rigetto del ricorso per difetto di competenza, invocando la natura dell’atto impugnato.
Il Tribunale è partito dai limiti previsti dai trattati per la politica estera e di sicurezza comune, PESC. In questo settore, la competenza dei tribunali dell’Unione è in linea di principio esclusa, salvo eccezioni relative alla verifica della delimitazione rispetto alle altre politiche dell’UE e al controllo di alcune misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Il ricorso dell’Ungheria non rientrava in nessuna di queste due eccezioni.
I giudici hanno poi esaminato se l’atto avesse un legame diretto con scelte politiche o strategiche. Hanno rilevato che la ripartizione dei fondi per determinati tipi di armamento e la scelta della misura di assistenza attraverso la quale finanziare il sostegno costituivano scelte di questo tipo. La decisione rispondeva a una richiesta urgente dell’Ucraina di attrezzature militari, anche con capacità letale, e attuava l’orientamento strategico stabilito per sostenere le sue forze armate.
Il fatto che l’Ungheria contestasse la procedura non modificava tale conclusione. Secondo il Tribunale, l’assenza di competenza a verificare tali atti riguarda anche la loro legittimità esterna, ossia gli aspetti relativi alla loro adozione. In questa causa, le regole di voto invocate dall’Ungheria appartenevano proprio al quadro della PESC; non si trattava dell’applicazione di una disposizione estranea a tale settore.
Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui il diritto a un ricorso effettivo gli avrebbe consentito di esaminare la causa. Nella motivazione, i giudici affermano che «l’assenza di altri mezzi di ricorso giurisdizionale non può, di per sé, far sorgere una competenza del giudice dell’Unione». Hanno ritenuto che un simile ampliamento supererebbe i poteri conferiti dai trattati, anche se l’Ungheria invocava la violazione di valori e principi fondamentali.
La sentenza lascia quindi impregiudicata la decisione impugnata, senza un esame nel merito della legittimità dell’esclusione dell’Ungheria dal voto. Inoltre, non rappresenta un’autorizzazione generale alla confisca delle attività russe: l’oggetto della causa era la ripartizione di una tranche di profitti derivanti dai proventi straordinari generati dalle attività congelate.
Il quadro adottato dal Consiglio nel maggio 2024 prevedeva che il 90% dei contributi in questione fosse destinato allo Strumento europeo per la pace e il 10% a programmi finanziati dal bilancio dell’UE. I contributi provenivano dai profitti netti dei depositari centrali di titoli, derivanti dall’immobilizzazione delle attività russe. Questo era lo schema di ripartizione stabilito all’epoca dei fatti oggetto della controversia.
La sentenza è stata pronunciata a Lussemburgo nella causa T-457/24. L’Ungheria deve sostenere le proprie spese legali e quelle dello Strumento europeo per la pace e del Consiglio. È possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia, limitato alle questioni di diritto, entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della sentenza.
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