Le piattaforme di commercio elettronico che facilitano la vendita di merci provenienti da Paesi extra-UE dovrebbero rispondere in qualità di importatori per le formalità doganali e il pagamento dei dazi, secondo la riforma discussa in plenaria dal Parlamento europeo. Il testo trasferisce tali obblighi dall'acquirente finale all'operatore commerciale e introduce sanzioni progressive per le violazioni sistematiche. Il voto finale degli eurodeputati è previsto per il 16 settembre.
In breveLe piattaforme che facilitano la vendita di merci provenienti da Paesi extra-UE sarebbero responsabili delle formalità doganali e del pagamento dei dazi. Il testo è in attesa del voto finale del Parlamento, previsto per il 16 settembre.
Le ammende per le violazioni sistematiche partirebbero dall'1–4% del valore delle importazioni degli ultimi 12 mesi. La reiterazione delle violazioni entro il termine previsto porterebbe l'intervallo al 3–6%, insieme alla perdita delle agevolazioni doganali.
Il dazio doganale di 3 euro già applicabile e la tassa di trattamento prevista dalla riforma sono misure diverse. Per quest'ultima, la Commissione dovrà stabilire l'importo mediante un atto delegato.
La piattaforma europea dei dati doganali diventerebbe obbligatoria per gli importatori per le vendite a distanza a partire da luglio 2028. L'estensione generale è prevista per marzo 2034, in un sistema coordinato insieme alla nuova autorità doganale con sede a Lille.
La nuova definizione di importatore per le vendite a distanza comprende la persona che fornisce le merci o facilita la vendita. Per le piattaforme interessate, il ruolo di intermediario non escluderebbe più la responsabilità doganale. Il Consiglio presenta il cambiamento come un modo per identificare l'operatore responsabile del rispetto delle formalità e del pagamento dei dazi quando le merci sono vendute ai consumatori dell'Unione.
Le sanzioni sono collegate al valore delle merci importate. Per una violazione sistematica, il testo prevede ammende tra l'1% e il 4% del valore totale delle importazioni dell'operatore nell'UE negli ultimi 12 mesi. Una nuova violazione sistematica, accertata nei sei mesi successivi alla sanzione, porterebbe l'intervallo al 3–6%. Non si tratta, pertanto, di un'ammenda calcolata sul fatturato globale né di un massimale applicabile automaticamente a qualsiasi errore.
L'operatore perderebbe anche le agevolazioni doganali concesse in virtù dello status di operatore economico autorizzato o di commerciante di fiducia. Se le violazioni sistematiche continuassero dopo la sanzione maggiorata, il testo consentirebbe, a seconda della gravità, di limitare temporaneamente l'accesso dell'operatore all'interfaccia online. Il meccanismo mira quindi sia alla sanzione finanziaria sia alla limitazione dei vantaggi di cui beneficia un commerciante che continua a violare le regole.
La riforma va distinta dal dazio doganale temporaneo di 3 euro, applicabile dal 1° luglio 2026 ai pacchi di valore inferiore a 150 euro inviati direttamente ai consumatori dell'UE. Esso viene calcolato per ciascuna distinta categoria tariffaria contenuta nel pacco, non per ogni singolo oggetto fisico. Nell'esempio del Consiglio, una camicetta di seta e due di lana formano due categorie e generano un dazio di 6 euro.
Separatamente, il nuovo codice prevede una tassa europea di trattamento per le merci vendute a distanza. Questa coprirebbe costi quali la verifica dei dati, l'analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli doganali, mentre l'importo dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante un atto delegato. Il testo giuridico collega l'applicazione della tassa al decorso di dieci giorni dall'entrata in vigore di tale atto. Pertanto, l'importo di 3 euro non rappresenta il valore di questa tassa di trattamento.
Il controllo delle importazioni sarebbe sostenuto da una piattaforma europea comune dei dati doganali e dalla nuova Autorità doganale dell'UE, con sede a Lille. L'autorità analizzerebbe i dati per aiutare le amministrazioni nazionali a individuare le spedizioni ad alto rischio e a coordinare le priorità di controllo. L'accesso a informazioni comuni è la componente attraverso la quale la riforma cerca di rendere i controlli più coerenti tra gli Stati membri.
L'attuazione sarebbe graduale. Gli importatori per le vendite a distanza dovrebbero utilizzare la piattaforma dei dati dal 1° luglio 2028, mentre l'obbligo generale per gli operatori che vincolano le merci a un regime doganale dovrebbe applicarsi dal 1° marzo 2034. L'adozione della riforma non significherebbe, pertanto, che l'intero sistema informatico e tutte le nuove procedure diventino immediatamente operativi.
Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il testo il 3 settembre, mentre il dibattito in plenaria del Parlamento si è svolto il 14 settembre. Il fascicolo è nella fase dell'approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento. Al termine della procedura legislativa, il regolamento dovrà essere firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
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