Il Consiglio dell’UE ha concluso la procedura legislativa per le nuove norme che introducono ulteriori obblighi di autorizzazione, comunicazione, sbarco e tracciabilità nella pesca nel Mar Nero. Per lo spratto, gli Stati dovranno identificare le navi autorizzate e raccogliere periodicamente dati sull’attività e sulle catture, mentre per il rombo chiodato vengono rafforzati gli elenchi delle navi, i punti di sbarco designati e il controllo della catena di commercializzazione. Il regolamento è stato approvato da tutti i 27 Stati membri il 13 ottobre ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La pesca dello spratto e del rombo chiodato nel Mar Nero sarà soggetta a norme europee di controllo più dettagliate dopo che il Consiglio dell’UE ha adottato il 13 ottobre il regolamento che introduce nel diritto dell’Unione nuove misure concordate nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Tutti i 27 Stati membri hanno votato a favore dell’atto, senza voti contrari né astensioni, concludendo la fase legislativa a livello dei colegislatori.
In breve
Il Consiglio ha adottato il regolamento il 13 ottobre con 27 voti a favore, zero contrari e zero astensioni.
Per lo spratto del Mar Nero saranno istituiti elenchi delle navi autorizzate e obblighi periodici di comunicazione dell’attività e delle catture.
Per il rombo chiodato vengono rafforzati il controllo delle navi autorizzate, lo sbarco in punti designati, la comunicazione e la tracciabilità delle catture.
Le nuove norme riguardano direttamente le flotte e le autorità degli Stati dell’UE che pescano nel Mar Nero, tra cui Romania e Bulgaria.
L’adozione non significa applicazione immediata. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Per la pesca dello spratto, gli Stati membri devono gestire elenchi delle navi autorizzate a partecipare all’attività interessata dal regolamento e comunicare le modifiche pertinenti. Le navi che non figurano nel sistema di autorizzazione non possono svolgere le attività riservate alla flotta autorizzata, mentre gli operatori devono fornire dati che consentano alle autorità di monitorare sia lo sforzo di pesca sia la quantità catturata.
I comandanti delle navi che pescano lo spratto avranno ulteriori obblighi di comunicazione periodica, anche riguardo al numero di giorni di attività, alle zone in cui hanno pescato e alla cattura totale. Le informazioni consentono di confrontare i volumi di pesca con lo sforzo compiuto e forniscono alle autorità una base più dettagliata per il controllo degli stock, invece di un sistema costruito esclusivamente intorno alle quantità dichiarate allo sbarco.
Per il rombo chiodato, il regolamento rafforza un sistema di controllo che parte dall’autorizzazione della nave e prosegue fino allo sbarco e alla commercializzazione della cattura. Le navi che partecipano alla pesca devono figurare negli elenchi pertinenti, mentre gli sbarchi e i trasbordi sono collegati a punti designati, dove le autorità possono concentrare le verifiche. Gli Stati devono mantenere misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza che consentano di seguire l’attività della flotta e verificare le catture dichiarate.
La tracciabilità diventa importante dopo che il pesce lascia la nave. Le norme mirano a garantire che la provenienza delle catture di rombo chiodato possa essere verificata lungo la catena commerciale e che il pesce proveniente da attività non autorizzate o non dichiarate sia più difficile da introdurre legalmente sul mercato. Per le autorità, il controllo non si ferma quindi all’ispezione in mare, ma prosegue allo sbarco e nelle successive fasi di commercializzazione.
Il regolamento non stabilisce con questo fascicolo le quote annuali di pesca per Romania e Bulgaria. Le catture massime ammissibili e la ripartizione delle opportunità di pesca nel Mar Nero sono stabilite da altri atti, di norma nell’ambito dell’esercizio annuale relativo alle possibilità di pesca. Il testo adottato ora introduce principalmente le misure di gestione e controllo necessarie per applicare le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo comprende sia il Mar Mediterraneo sia il Mar Nero e può adottare raccomandazioni vincolanti per le parti contraenti. L’Unione europea e dieci Stati membri, tra cui Romania e Bulgaria, sono parti dell’accordo. Quando una misura GFCM non è già contemplata dalla legislazione europea, l’UE deve recepirla in un atto applicabile ai propri operatori.
Il fascicolo legislativo avviato nel 2024 integra diverse raccomandazioni GFCM adottate negli anni precedenti e non riguarda esclusivamente il Mar Nero. Per i pescatori rumeni e bulgari, gli elementi relativi allo spratto e al rombo chiodato costituiscono la parte con effetto regionale diretto, mentre altre disposizioni del regolamento riguardano i pescatori del Mediterraneo, dell’Adriatico e di altre zone dell’area GFCM.
Il Parlamento europeo e il Consiglio avevano precedentemente raggiunto un compromesso sul testo, e il Parlamento aveva completato la fase necessaria della procedura legislativa. Il voto del Consiglio del 13 ottobre conferma l’adozione dell’atto legislativo con il sostegno di tutti gli Stati membri e trasforma il fascicolo da accordo politico in legislazione adottata a livello dei colegislatori.
L’applicazione pratica inizierà dopo la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento prevede l’entrata in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, offrendo alle autorità e agli operatori un breve intervallo per adeguare i sistemi di autorizzazione, comunicazione e controllo ai nuovi obblighi introdotti.
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