La Commissione europea ha adottato norme comuni per gli allevamenti di suini e pollame contemplati dalla direttiva sulle emissioni industriali e sull’allevamento animale. I requisiti riguardano in particolare l’ammoniaca e le quantità di azoto e fosforo escrete, mentre l’applicazione inizierà gradualmente tra il 2030 e il 2032, in funzione delle dimensioni dell’allevamento.
Gli allevamenti di suini e pollame che superano le soglie stabilite dalla legislazione europea dovranno rispettare un nuovo insieme comune di norme per la riduzione dell’inquinamento, adottato dalla Commissione europea l’8 ottobre 2026. I primi obblighi diventeranno applicabili nel 2030 per le aziende più grandi, mentre gli allevamenti più piccoli che rientrano comunque nell’ambito di applicazione della direttiva avranno tempo fino al 2032 per adeguarsi.
In breve
1.Le nuove norme riguardano gli allevamenti di suini e pollame contemplati dalla direttiva sulle emissioni industriali e sull’allevamento animale, non tutti gli allevamenti dell’UE.
2.Le norme stabiliscono requisiti relativi alle emissioni di ammoniaca e alle quantità di azoto e fosforo escrete e riguardano anche l’alimentazione, i ricoveri e la gestione degli effluenti.
3.Gli allevamenti con almeno 600 unità di bestiame grosso devono conformarsi entro l’8 ottobre 2030 al più tardi, quelli con almeno 400 entro il 2031, mentre gli altri allevamenti rientranti nell’ambito della direttiva dovranno farlo entro il 2032.
4.La Commissione stima che la direttiva riguardi circa il 30% degli allevamenti di suini e pollame dell’UE; gli allevamenti piccoli e medi rappresentano circa il 70% e restano esclusi da questi nuovi obblighi.
5.Gli Stati membri possono utilizzare un sistema semplificato di registrazione degli allevamenti invece dell’autorizzazione individuale applicata agli impianti industriali.
La decisione adottata dalla Commissione stabilisce le cosiddette condizioni uniformi di funzionamento, UCOL, che gli Stati membri devono applicare agli allevamenti inclusi nell’ambito della direttiva sulle emissioni industriali e sull’allevamento animale. Il sistema è diverso dal regime completo applicabile ai grandi impianti industriali e mira a combinare la riduzione delle emissioni con requisiti amministrativi proporzionati per le aziende zootecniche. La Commissione consente agli Stati, ad esempio, di utilizzare la registrazione degli allevamenti al posto di un sistema individuale completo di autorizzazione.
Il criterio di inclusione non è il semplice numero di animali, bensì la capacità espressa in unità di bestiame grosso, LSU, un’unità standardizzata che permette di confrontare diverse categorie di animali. La direttiva include, tra l’altro, gli allevamenti con almeno 350 LSU di suini, gli allevamenti esclusivamente di galline ovaiole con almeno 300 LSU, quelli con altre categorie di pollame con almeno 280 LSU e gli allevamenti misti di suini e pollame con almeno 380 LSU. Un allevamento può rientrare nell’ambito della direttiva in base a più di uno di questi criteri.
La Commissione stima che circa 38.500 allevamenti di suini e pollame siano coperti dalla direttiva riveduta. Gli allevamenti piccoli e medi di suini e pollame che restano al di sotto delle soglie rappresentano circa il 70% del totale delle aziende di questo tipo nell’UE e non sono soggetti ai nuovi requisiti. Per la Romania, l’impatto dipende quindi dalle dimensioni e dalla struttura di ciascuna azienda, e le nuove norme non devono essere interpretate come obblighi applicabili a tutte le famiglie o a tutti gli allevamenti commerciali.
Le norme coprono l’intera catena di attività dell’allevamento che influiscono sulle emissioni: la gestione della nutrizione degli animali, la preparazione dei mangimi, i ricoveri, la raccolta e lo stoccaggio degli effluenti, la loro trasformazione e distribuzione sui terreni, nonché lo stoccaggio degli animali morti. Per queste attività, la decisione stabilisce tecniche e livelli di prestazione destinati a ridurre l’inquinamento, senza obbligare gli allevamenti a utilizzare un’unica tecnologia. Gli allevatori possono utilizzare anche altre soluzioni se le autorità nazionali convalidano, su basi scientifiche, che esse garantiscono almeno un livello equivalente di protezione dell’ambiente e della salute.
Una componente centrale è la riduzione dell’ammoniaca rilasciata nell’aria dai ricoveri degli animali. La decisione stabilisce valori massimi oppure, se uno Stato sceglie questa opzione, consente un sistema basato sulla riduzione minima delle emissioni rispetto a un sistema di riferimento. Sono inoltre stabiliti limiti di prestazione per le quantità totali di azoto e fosforo escrete. Queste sostanze sono rilevanti perché l’eccesso di azoto contribuisce all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, mentre le emissioni di ammoniaca sono associate anche alla formazione di particelle fini che compromettono la salute.
Il calendario varia in funzione della capacità dell’allevamento. Le aziende rientranti nell’ambito della direttiva con almeno 600 LSU devono applicare le condizioni uniformi entro quattro anni dall’8 ottobre 2026, ossia entro l’8 ottobre 2030 al più tardi. Per quelle con almeno 400 LSU il termine è di cinque anni, fino all’8 ottobre 2031. Tutte le altre aziende coperte dall’allegato hanno un termine di sei anni, fino all’8 ottobre 2032. Questo periodo di transizione è destinato all’adeguamento degli investimenti e delle pratiche operative degli allevamenti.
Le nuove condizioni derivano dalla revisione della direttiva sulle emissioni industriali adottata nel 2024. Essa ha ampliato e ristrutturato il regime per l’allevamento intensivo di suini e pollame, ma ha creato per il settore zootecnico un sistema più semplificato rispetto a quello destinato agli impianti industriali classici. La direttiva riveduta è entrata in vigore il 4 agosto 2024, mentre gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 1º luglio 2026 per recepire le modifiche nella legislazione nazionale.
La Commissione ha proposto separatamente, nel dicembre 2025, ulteriori semplificazioni della legislazione sulle emissioni industriali e zootecniche. L’adozione delle norme dell’8 ottobre non significa che tutte le modifiche proposte siano diventate automaticamente legge. La Commissione precisa che le attuali condizioni di funzionamento dovranno essere adeguate se il testo finale della semplificazione legislativa modificherà i requisiti pertinenti.
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