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4 ore fa

La Repubblica di Moldova condannata dalla CEDU per la discriminazione degli organizzatori di una marcia LGBT a Chișinău

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16 ottobre 2026, 13:09
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che le autorità della Repubblica di Moldova hanno violato il diritto alla libertà di riunione senza discriminazioni dell’organizzazione Genderdoc-M, a seguito delle restrizioni imposte a una marcia organizzata nel 2013. I giudici hanno stabilito che le minacce provenienti dagli oppositori della manifestazione non giustificavano la limitazione dei diritti dei partecipanti e hanno accordato all’organizzazione 4.500 euro per il danno morale.

La Repubblica di Moldova ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo attraverso le restrizioni imposte a una manifestazione organizzata da Genderdoc-M a Chișinău nel 2013, ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in una sentenza notificata il 15 ottobre 2026. I giudici hanno constatato, all’unanimità, la violazione del divieto di discriminazione, previsto dall’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con il diritto alla libertà di riunione pacifica, garantito dall’articolo 11. L’organizzazione ricorrente deve ricevere 4.500 euro per il danno morale subito.

In breve

1.La CEDU ha constatato la violazione dell’articolo 14, relativo al divieto di discriminazione, in combinato disposto con l’articolo 11, relativo alla libertà di riunione pacifica.

2.La causa riguarda le restrizioni al percorso di una marcia organizzata nel 2013 da Genderdoc-M a Chișinău, nel contesto delle minacce formulate dagli oppositori della manifestazione.

3.La Corte ha ritenuto che le autorità avrebbero dovuto proteggere l’esercizio del diritto di riunione, invece di trasferire sugli organizzatori le conseguenze delle minacce provenienti dall’esterno.

4.La Repubblica di Moldova deve versare all’organizzazione 4.500 euro per il danno morale, conformemente alla sentenza.

5.La sentenza è stata adottata il 24 settembre e notificata il 15 ottobre 2026. È definitiva, essendo stata pronunciata da un comitato di tre giudici.

La sentenza riguarda il modo in cui le autorità della Repubblica di Moldova hanno gestito una manifestazione pubblica organizzata nel 2013 da Genderdoc-M, un’organizzazione che difende i diritti delle persone LGBT. Nel contesto di minacce e dell’opposizione all’evento, le autorità hanno imposto restrizioni al percorso della marcia. L’organizzazione ha contestato le misure, sostenendo che esse avevano compromesso la possibilità di esercitare la propria libertà di riunione in condizioni di parità con altri organizzatori di manifestazioni pubbliche.

Nella sentenza pronunciata nella causa Genderdoc-M contro la Repubblica di Moldova, ricorso n. 40235/15, la Corte ha esaminato se le restrizioni applicate avessero rispettato gli obblighi dello Stato relativi alla protezione delle riunioni pacifiche e al divieto di discriminazione. L’analisi si è concentrata sul rapporto tra i diritti degli organizzatori e l’invocazione di rischi generati da persone che si opponevano all’evento. I giudici hanno ritenuto che la reazione delle autorità non avesse assicurato la protezione necessaria all’esercizio della libertà di riunione senza discriminazioni.

La distinzione giuridica è rilevante perché l’articolo 11 della Convenzione non garantisce soltanto la possibilità di partecipare a una manifestazione in assenza di un intervento ingiustificato dello Stato. In determinate circostanze, esso implica anche obblighi positivi per le autorità, che devono adottare misure ragionevoli e adeguate per consentire lo svolgimento pacifico di una riunione legale. Tale protezione si applica anche alle manifestazioni i cui messaggi suscitano disaccordo, ostilità o proteste da parte di altre persone.

Il rischio di scontri può giustificare misure di sicurezza e le autorità dispongono di un margine di discrezionalità nella loro organizzazione. Tuttavia, la semplice esistenza di minacce da parte degli oppositori non può trasformare la limitazione della libertà di coloro che desiderano manifestare pacificamente in una soluzione automatica. Una simile prassi consentirebbe alle persone che minacciano violenza di influenzare indirettamente l’esercizio dei diritti altrui, inducendo le autorità a limitare la manifestazione contestata invece di gestire il rischio per la sicurezza.

Nel caso Genderdoc-M, la Corte ha constatato che la reazione delle autorità alle minacce degli oppositori aveva compromesso il diritto dell’organizzazione di manifestare senza discriminazioni. La violazione accertata riguarda l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11, il che significa che i giudici hanno analizzato il carattere discriminatorio del trattamento applicato nell’esercizio della libertà di riunione. La sentenza non deve essere interpretata come un accertamento separato della violazione di ciascun articolo invocato dall’organizzazione nel ricorso iniziale.

La causa presenta un’importanza che va oltre l’evento del 2013, poiché riguarda il modo in cui vengono protette le manifestazioni organizzate da gruppi esposti all’ostilità pubblica. La libertà di riunione implica la possibilità di esprimere collettivamente opinioni, anche quando esse sono controverse nella società. Le autorità hanno la responsabilità di garantire un trattamento non discriminatorio e di valutare individualmente i rischi reali, senza permettere che l’opposizione di altre persone diventi, di per sé, il motivo della limitazione di una manifestazione.

La CEDU ha accordato all’organizzazione Genderdoc-M la somma di 4.500 euro per il danno morale. Tale somma rappresenta l’equa soddisfazione stabilita dalla sentenza, senza dimostrare che il pagamento sia già stato effettuato. Secondo il dispositivo, la somma deve essere versata entro il termine di tre mesi previsto dalla Corte, alle condizioni stabilite nella decisione.

La sentenza è stata adottata il 24 settembre 2026 da un comitato della Quinta Sezione della Corte e notificata il 15 ottobre. Le decisioni pronunciate da comitati di tre giudici sono definitive ai sensi della Convenzione, a differenza delle sentenze di camera per le quali, alle condizioni previste dall’articolo 43, può essere chiesto il rinvio della causa alla Grande Camera.

La nuova causa deve essere distinta dalla sentenza Genderdoc-M contro la Moldova del 2012, relativa a un’altra manifestazione e registrata con il ricorso n. 9106/06. In quel procedimento, la Corte aveva constatato violazioni del diritto alla libertà di riunione, del diritto a un ricorso effettivo e del divieto di discriminazione. La sentenza notificata nell’ottobre 2026 riguarda eventi distinti e stabilisce la responsabilità dello Stato per le restrizioni applicate alla manifestazione del 2013.

L’esecuzione della nuova sentenza presuppone il pagamento dell’indennizzo stabilito e l’esame di eventuali misure necessarie per evitare violazioni simili. Nel quadro della Convenzione, gli Stati sono tenuti a eseguire le sentenze definitive della Corte, mentre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne supervisiona l’esecuzione. Le misure generali possono riguardare la prassi amministrativa, le istruzioni per l’applicazione della legge o altri adeguamenti, a seconda dei problemi individuati e della valutazione delle autorità competenti. Nella documentazione disponibile non vi è alcuna conferma del pagamento dell’indennizzo o dell’adozione di tali misure da parte della Repubblica di Moldova dopo la notifica della sentenza.

https://2eu.brussels/ro/news/republica-moldova-condamnata-la-cedo-pentru-discriminarea-organizatorilor-unui-mars-lgbt-la-chisinau

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