La Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che i tribunali turchi non hanno motivato sufficientemente la condanna di Güray Gür per stupro, poiché non hanno spiegato le modifiche essenziali nelle dichiarazioni della persona offesa. Nella stessa causa, i giudici hanno ritenuto sufficiente la motivazione della distinta condanna per privazione illegale della libertà. La sentenza unanime, comunicata il 20 ottobre, non è definitiva e non rappresenta un’assoluzione. La CEDU considera il nuovo processo il rimedio più appropriato qualora il ricorrente lo richieda, senza disporre automaticamente la riapertura del procedimento.
In breve
La CEDU ha constatato all’unanimità l’assenza di una motivazione sufficiente per la condanna di Güray Gür per stupro: i tribunali non hanno spiegato perché abbiano preferito le dichiarazioni iniziali della persona offesa a quelle successive.
Per la distinta condanna per privazione illegale della libertà, la Corte non ha constatato una violazione del diritto a una sentenza motivata. Le dichiarazioni erano coerenti e supportate da messaggi e referti medici.
Nel 2012, il ricorrente è stato condannato a otto anni e nove mesi di reclusione per stupro e a tre anni e nove mesi per privazione della libertà. I tribunali superiori non hanno sanato la carenza relativa alla motivazione della prima condanna.
La Corte considera il nuovo processo, nel rispetto delle garanzie del giusto processo, il rimedio più appropriato qualora il ricorrente lo richieda. Non ha disposto automaticamente la riapertura e non ha stabilito che egli sia stato condannato ingiustamente.
La sentenza di Camera comunicata il 20 ottobre non è definitiva; le parti possono chiedere il rinvio alla Grande Camera entro tre mesi. Non è stato concesso alcun risarcimento poiché il ricorrente non ha presentato la necessaria domanda procedurale.
Il caso riguarda fatti avvenuti nell’agosto 2006 nella zona di Istanbul. Una giovane donna, identificata nella sentenza con le iniziali C.Ö., aveva inviato al padre messaggi comunicandogli di essere stata rapita. Successivamente, ha denunciato che diversi uomini, tra cui Güray Gür, l’avevano privata della libertà e sottoposta ad aggressioni sessuali. L’indagine ha incluso dichiarazioni, esami medico-legali e dati relativi alle comunicazioni, mentre il rinvio a giudizio è avvenuto nel maggio 2008.
Nelle dichiarazioni iniziali rese alla gendarmeria e al procuratore, la persona offesa aveva indicato il ricorrente tra gli autori dello stupro. All’udienza del novembre 2009, dinanzi al tribunale penale di Bakırköy, ha indicato un altro imputato come autore dello stupro e ha descritto diversamente il coinvolgimento degli altri. Interrogata sulla versione precedente, ha dichiarato che Güray Gür aveva voluto avere rapporti sessuali con lei, ma che lei aveva rifiutato.
In un’altra udienza, nel febbraio 2011, nel processo a carico di un coimputato giudicato da un tribunale per minorenni, ha dichiarato che Güray Gür aveva rinunciato all’intenzione di avere rapporti sessuali con lei. Ha precisato che il racconto era più accurato rispetto alle dichiarazioni precedenti, che non sosteneva più. Il fascicolo del coimputato è stato successivamente riunito a quello nel quale è stata pronunciata la condanna, cosicché tali dichiarazioni facevano parte del procedimento esaminato dal tribunale di primo grado.
Il 1° novembre 2012, Güray Gür è stato condannato a otto anni e nove mesi di reclusione per stupro e a tre anni e nove mesi per privazione illegale della libertà. I giudici hanno richiamato le dichiarazioni, le relazioni medico-legali, i dati relativi alle comunicazioni e l’insieme del fascicolo, ma non hanno spiegato perché abbiano preferito la versione iniziale della persona offesa riguardo alla sua partecipazione allo stupro.
Secondo la CEDU, tale omissione riguardava una questione decisiva, non un dettaglio secondario. Le dichiarazioni della persona offesa costituivano l’unica prova che coinvolgesse direttamente il ricorrente nello stupro. Il rapporto biologico non aveva identificato il suo DNA nei campioni esaminati, sebbene il fascicolo contenesse referti medici relativi a lesioni e traumi. L’assenza di DNA non dimostrava l’innocenza, ma i cambiamenti nella prova diretta dovevano essere discussi e spiegati nella sentenza di condanna.
La Corte sottolinea che una condanna può essere fondata sulla dichiarazione di un solo testimone, compresa la vittima di un’aggressione sessuale. L’imputato deve tuttavia avere una possibilità effettiva di contestare la prova, e il tribunale deve esaminare le obiezioni pertinenti riguardo alla sua affidabilità e al suo valore probatorio. I giudici possono preferire una dichiarazione precedente a una successiva se motivano la loro scelta. La sentenza non introduce una regola di sfiducia nei confronti delle vittime e non richiede l’esistenza di una prova del DNA in ogni caso.
Güray Gür ha contestato la condanna invocando le contraddizioni tra le dichiarazioni e l’assenza di accertamenti medico-legali che lo coinvolgessero direttamente nello stupro. La Corte di cassazione ha confermato le condanne nel marzo 2016, mentre la Corte costituzionale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso nel dicembre 2018. Nessuna delle due ha sanato la carenza di motivazione individuata dalla CEDU, che ha constatato una violazione del diritto a un equo processo per quanto riguarda la condanna per stupro.
L’analisi relativa alla privazione illegale della libertà ha avuto un esito diverso. La persona offesa aveva affermato coerentemente di essere stata trattenuta contro la propria volontà, e i messaggi inviati al padre e i referti medici sostenevano il suo racconto. La difesa aveva sostenuto che ella fosse rimasta con gli imputati perché non voleva rientrare a casa tardi, senza tuttavia spiegare i messaggi relativi al rapimento e le lesioni riscontrate successivamente. In tali circostanze, la CEDU non ha ritenuto arbitraria o manifestamente irragionevole la preferenza dei tribunali per il suo racconto e non ha constatato una violazione riguardo alla motivazione di tale condanna.
La constatazione relativa allo stupro non significa che il tribunale europeo abbia stabilito che il ricorrente sia stato condannato ingiustamente. La Corte precisa di non poter anticipare l’esito di un processo celebrato senza violazioni della Convenzione. Osservando che il diritto turco consente la riapertura dei procedimenti dopo l’accertamento di una violazione da parte della CEDU, essa considera un nuovo processo conforme alle garanzie del giusto processo il rimedio più appropriato, qualora il ricorrente lo richieda. Ciò presuppone l’applicazione delle procedure interne pertinenti; la sentenza di Strasburgo non annulla automaticamente la condanna e non garantisce un determinato esito del nuovo processo.
Non è stato concesso alcun risarcimento poiché il ricorrente non ha presentato una domanda di equa soddisfazione alle condizioni procedurali richieste, e la Corte non ha individuato circostanze eccezionali che giustificassero la concessione d’ufficio di una somma. L’assenza di un pagamento non modifica l’accertamento della violazione. La sentenza è stata pronunciata da una Camera della Seconda Sezione e può essere oggetto di una richiesta di rinvio alla Grande Camera entro tre mesi. Diventa definitiva alle condizioni previste dalla Convenzione, senza che la semplice comunicazione del 20 ottobre faccia scattare automaticamente un nuovo processo nazionale.
Ultime notizie
13:59
13:43
13:23
13:00
12:45
Vedi altre notizie