Il regolamento introduce un certificato europeo per dimostrare il diritto all’assistenza e alla rappresentanza e garanzie per il rispetto della volontà della persona. Il Consiglio deve ancora adottarlo formalmente. L’applicazione generale è prevista dopo 30 mesi dall’entrata in vigore, mentre Danimarca e Irlanda non partecipano.
Il Parlamento europeo ha approvato martedì 20 ottobre norme che faciliteranno il riconoscimento, in un altro Stato partecipante, delle misure di protezione per gli adulti che necessitano di assistenza nella gestione dei beni o nelle decisioni riguardanti l’assistenza e l’alloggio. Il testo, adottato con 531 voti favorevoli, 93 contrari e 41 astensioni, introduce un certificato europeo di assistenza e rappresentanza e rafforza il diritto della persona a essere ascoltata. È ancora necessaria l’adozione formale da parte del Consiglio dell’UE; il voto non rende le norme immediatamente applicabili.
In breve
1. Il Parlamento europeo ha approvato norme per la protezione degli adulti nelle situazioni transfrontaliere, con 531 voti favorevoli, 93 contrari e 41 astensioni. L’adozione formale da parte del Consiglio è ancora necessaria, mentre Danimarca e Irlanda non sono vincolate dal regolamento.
2. In linea di principio, le misure saranno riconosciute negli altri Stati partecipanti senza una procedura separata. Il riconoscimento può essere rifiutato in casi limitati, anche qualora l’adulto non abbia avuto una possibilità reale ed effettiva di essere ascoltato, salvo motivi gravi, in particolare l’urgenza o l’impossibilità della persona di esprimere le proprie opinioni.
3. Il certificato europeo dimostrerà i poteri e i limiti della rappresentanza, senza creare un mandato illimitato. Il suo utilizzo è facoltativo e il rilascio sarà gratuito oppure soggetto a una tassa che non superi i costi amministrativi e non scoraggi la richiesta.
4. Gli atti pubblici, compresi alcuni atti notarili, avranno in un altro Stato partecipante gli stessi effetti probatori o gli effetti più analoghi. L’accesso alle informazioni e l’assistenza delle autorità centrali sono distinti da un diritto generale a un avvocato gratuito.
5. Per il collocamento in una struttura assistenziale all’estero rimangono la consultazione delle autorità e la possibilità per lo Stato di destinazione di opporsi. Devono essere presi in considerazione l’interesse dell’adulto e, per quanto possibile, la sua volontà e le sue preferenze.
6. Per le famiglie rumene con parenti o beni all’estero, le norme possono semplificare la prova della rappresentanza. La Romania ha firmato la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti, ma la tabella ufficiale aggiornata al 13 ottobre non indica il deposito della ratifica.
7. L’applicazione generale è prevista dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 30 mesi dall’entrata in vigore. Alcune disposizioni si applicano prima, mentre la comunicazione elettronica ha un termine separato, collegato ai futuri atti di esecuzione.
La riforma riguarda le situazioni in cui la protezione di un adulto coinvolge più Paesi. Per esempio, una persona può vivere in Romania e possedere un immobile in Belgio oppure trasferirsi vicino a un parente che la assiste. Il regolamento stabilisce quali siano gli organi giurisdizionali competenti, quale legge si applichi e come le misure siano riconosciute ed eseguite o i poteri siano dimostrati oltre frontiera. Non uniforma tutte le misure nazionali di protezione e non garantisce automaticamente l’accesso a servizi sanitari o sociali in un altro Paese.
Il riconoscimento delle misure sarà, di norma, automatico tra gli Stati ai quali si applica il regolamento. Ciò non significa che scompaia ogni formalità di esecuzione. Il testo consente di rifiutare il riconoscimento in determinate circostanze, tra cui l’assenza di una possibilità reale ed effettiva per l’adulto di essere ascoltato, salvo motivi gravi, tenendo conto in particolare dell’urgenza e dell’impossibilità della persona di esprimere le proprie opinioni. La garanzia sostiene la partecipazione della persona alle decisioni che incidono sulla sua vita, anche quando necessita di aiuto per comunicare.
Il certificato europeo consentirà a un rappresentante di dimostrare di essere autorizzato, mediante una misura di protezione o poteri confermati, ad assistere o rappresentare l’adulto. Il documento dimostra l’esistenza e l’estensione di tali poteri; non crea da solo il diritto di decidere qualsiasi cosa per conto della persona. Il suo utilizzo non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi.
Il certificato potrà essere richiesto dall’adulto o dal rappresentante autorizzato. Gli Stati potranno rilasciarlo gratuitamente oppure applicare una tassa limitata ai costi amministrativi, che non impedisca né scoraggi la richiesta. Un formato digitale potrà essere utilizzato alle condizioni previste dal regolamento. Lo strumento mira a facilitare i rapporti con le autorità, le banche e altre istituzioni che verificano il diritto di rappresentanza.
Per gli atti pubblici, la regola riguarda i loro effetti probatori. Un atto notarile di uno Stato partecipante avrà in un altro gli stessi effetti probatori o gli effetti più analoghi, a meno che non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato in cui viene presentato. Non si tratta di una convalida incondizionata di tutti gli effetti giuridici di qualsiasi documento straniero.
Il collocamento di un adulto in una struttura assistenziale di un altro Stato rimane soggetto a una procedura di consultazione. Le autorità devono tenere conto del suo interesse e, per quanto possibile, della sua volontà e delle sue preferenze. Lo Stato di destinazione può opporsi; una decisione del Paese d’origine non impone automaticamente l’accettazione del trasferimento.
Il regolamento prevede informazioni pratiche accessibili e la cooperazione delle autorità centrali, la cui assistenza è gratuita. Per le persone che hanno già beneficiato dell’aiuto pubblico a spese dello Stato o di esenzioni nello Stato d’origine esistono inoltre garanzie specifiche nelle procedure di riconoscimento o esecuzione. Queste non equivalgono a servizi legali gratuiti per qualsiasi richiedente, indipendentemente dalle condizioni previste dalla legge applicabile.
Il quadro europeo si basa sulla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000. La tabella ufficiale del trattato, aggiornata al 13 ottobre 2026, indica che la Romania l’ha firmata il 29 agosto 2024, senza che risultino depositate una ratifica e una data di entrata in vigore per il Paese. La firma non significa che il trattato sia già applicabile alla Romania. Il regolamento UE e l’adesione degli Stati alla Convenzione sono strumenti distinti. Nella forma adottata dal Parlamento, Danimarca e Irlanda non sono vincolate dal regolamento.
La relatrice Jana Toom, eurodeputata estone di Renew Europe, ha sottolineato nel comunicato diffuso dopo il voto il rispetto dell’autonomia dell’adulto e l’accesso a informazioni chiare sui diritti. L’accordo politico con il Consiglio era stato annunciato a maggio, ma l’approvazione formale del Consiglio e la firma restano necessarie prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
L’articolo 72 del testo adottato prevede l’entrata in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e l’applicazione generale dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 30 mesi dall’entrata in vigore. Alcune disposizioni preparatorie si applicano a partire dall’entrata in vigore, mentre quelle relative alla guida e alle informazioni pratiche si applicano 12 mesi prima dell’applicazione generale. La comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo ha un termine separato, pari a quattro anni dall’entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione.
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