L’Unione europea ha firmato il 14 ottobre il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa, che amplia la cooperazione in materia di identificazione, congelamento, gestione, confisca e ripartizione dei beni derivanti da reati. Il Protocollo rafforza inoltre lo scambio di informazioni tra le autorità e la cooperazione contro il riciclaggio di denaro. La firma non rende tuttavia immediatamente applicabili le nuove norme: l’UE deve concludere formalmente il protocollo, il Parlamento europeo deve dare il proprio consenso e l’entrata in vigore dipende dalle ratifiche previste dal trattato.
L’Unione europea ha firmato a Strasburgo un protocollo del Consiglio d’Europa che amplia gli strumenti a disposizione delle autorità per il recupero dei proventi di reato nei casi transfrontalieri. Il testo integra la Convenzione di Varsavia sul riciclaggio di denaro, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo e aggiunge norme sul congelamento e la confisca dei beni, la gestione degli asset, lo scambio di informazioni e la cooperazione di polizia e giudiziaria.
In breve
L’UE ha firmato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia il 14 ottobre, nel giorno della sua apertura alla firma.
Il Protocollo amplia gli strumenti per l’identificazione, il congelamento, la confisca, la gestione e la ripartizione dei beni derivanti da reati.
Il testo rafforza la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e, nei settori pertinenti, le unità di informazione finanziaria.
La firma non significa entrata in vigore o applicazione immediata. A livello dell’UE seguirà la procedura di conclusione, che richiede anche il consenso del Parlamento europeo.
Il Protocollo potrà entrare in vigore dopo che cinque firmatari, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il proprio consenso a esserne vincolati.
Il recupero dei beni diventa difficile quando i profitti di un reato vengono trasferiti attraverso conti, società, proprietà o asset situati in giurisdizioni diverse. Un’indagine può identificare il reddito illecito in uno Stato, il conto bancario in un secondo e la proprietà acquistata in un terzo, mentre il successo della confisca dipende dalla rapidità con cui le autorità riescono a localizzare i beni e a riconoscere le misure adottate dai partner esterni. Il Protocollo cerca di ridurre tali differenze in uno spazio giuridico che va oltre i confini dell’Unione europea.
Il testo aggiorna la Convenzione di Varsavia del 2005 dopo due decenni durante i quali sono cambiate le forme di criminalità, le strutture finanziarie e gli standard internazionali per il recupero dei beni. Vengono rafforzate le misure di confisca e i meccanismi attraverso i quali le autorità possono identificare i beni, mentre la cooperazione comprende la gestione degli asset indisponibili, affinché il loro valore non vada perduto fino alla conclusione dei procedimenti.
Il Protocollo disciplina anche la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni, il loro accesso alle informazioni e lo scambio di dati tra le autorità. In ambito giudiziario, il documento include meccanismi riguardanti la restituzione e la ripartizione dei beni confiscati e l’utilizzo di certificati per misure transfrontaliere di congelamento e confisca. Nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro sono previsti anche strumenti per le unità di informazione finanziaria e l’accesso alle informazioni relative ai conti e ad altri asset finanziari.
L’ampliamento delle competenze è accompagnato da garanzie e mezzi di ricorso per le persone interessate dalle misure previste dal Protocollo. La confisca di una proprietà o il blocco di un conto interferiscono con i diritti patrimoniali, per cui una cooperazione più rapida tra le autorità non sostituisce l’obbligo di rispettare le procedure giudiziarie e i diritti della difesa.
Il Protocollo è stato adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 maggio 2026, a Chișinău, dopo negoziati ai quali la Commissione europea ha partecipato a nome dell’Unione sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio nel 2024. L’apertura alla firma ha avuto luogo a Strasburgo il 14 ottobre, quando l’Unione europea, Georgia, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino e Regno Unito hanno firmato il documento.
L’elenco dei firmatari illustra lo status giuridico particolare dell’accordo. Si tratta di un accordo misto che copre competenze dell’Unione e competenze degli Stati, il che significa che la firma dell’UE non deve essere interpretata come la firma automatica di ciascuno Stato membro. Grecia, Ungheria e Lussemburgo hanno firmato a proprio nome il primo giorno, mentre gli altri Stati potranno seguire le proprie procedure.
Neppure la firma dell’Unione equivale alla ratifica. La Commissione precisa che, dopo la firma, il Consiglio deve decidere sulla conclusione del Protocollo e sulla stessa Convenzione di Varsavia, che l’UE ha firmato nel 2009 senza aver finora completato la ratifica. Per la conclusione degli accordi a livello europeo è necessario anche il consenso del Parlamento europeo.
Il Protocollo ha una propria soglia per l’entrata in vigore. Cinque firmatari devono esprimere il proprio consenso a essere vincolati dal testo, e almeno tre di essi devono essere Stati membri del Consiglio d’Europa. Una volta raggiunta la soglia, l’entrata in vigore avviene il primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi.
L’UE dispone già, al suo interno, di una direttiva adottata nel 2024 sul recupero e la confisca dei beni e di norme per il riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca. Il valore aggiunto del Protocollo consiste nell’estensione di un quadro compatibile di cooperazione oltre l’Unione, verso gli Stati del Consiglio d’Europa e gli altri partecipanti alla Convenzione di Varsavia.
La Commissione giustifica lo strumento con la grande differenza tra i profitti della criminalità e i beni che le autorità riescono effettivamente a identificare e recuperare. Il congelamento di un asset non significa confisca definitiva, e la confisca non significa automaticamente che il valore possa essere recuperato e restituito. Il nuovo Protocollo cerca di coprire un numero maggiore di queste fasi e di ridurre la possibilità che il trasferimento di denaro oltre una frontiera interrompa il procedimento.
L’effetto concreto sulle indagini potrà essere valutato soltanto dopo la conclusione e l’entrata in vigore del Protocollo per le parti interessate. Fino ad allora, la firma del 14 ottobre rappresenta una tappa giuridica importante nell’ampliamento della cooperazione, senza conferire alle autorità nuovi poteri utilizzabili immediatamente in un procedimento penale.
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