Il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre l’accordo con il Consiglio per la semplificazione delle norme riguardanti i prodotti cosmetici, l’etichettatura delle sostanze chimiche e i fertilizzanti, con 477 voti a favore, 59 contrari e 41 astensioni. Il testo consente procedure più flessibili per le imprese, ma mantiene i requisiti relativi alla leggibilità delle etichette e introduce termini differenziati per il ritiro dal mercato dei cosmetici contenenti determinate sostanze pericolose. Il Consiglio deve completare l’adozione prima che il regolamento possa essere pubblicato ed entrare in vigore.
In breve
Il Parlamento ha approvato l’accordo con 477 voti a favore, 59 contrari e 41 astensioni. Il Consiglio deve completare l’adozione.
Per i cosmetici contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) interessati da un divieto, i termini differiscono: sei/12 mesi senza richiesta di deroga, tre/nove mesi in caso di rifiuto per motivi di sicurezza e 24/36 mesi in determinati casi in cui esiste un’alternativa adeguata.
Le etichette dei prodotti chimici destinati al pubblico mantengono soglie minime di leggibilità; le eccezioni per gli imballaggi di piccole dimensioni e le informazioni digitali sono soggette a condizioni.
I fornitori devono aggiornare le etichette senza indebito ritardo e comunque entro un massimo di 15 mesi dal ricevimento di valutazioni che impongano nuove avvertenze o una classificazione più severa.
I fertilizzanti avranno documenti di conformità elettronici e procedure per la valutazione di nuovi materiali, mantenendo alcuni obblighi di registrazione delle sostanze chimiche.
Le norme prevedono termini di applicazione diversi dopo l’entrata in vigore. Il voto non impone la modifica immediata di tutte le etichette e dei prodotti presenti nei negozi.
Il testo negoziato a giugno ha superato così il voto in plenaria, dopo che il Parlamento aveva definito ad aprile la propria posizione per i negoziati. Le misure fanno parte del pacchetto di semplificazione per l’industria chimica presentato dalla Commissione nel luglio 2025, noto come Omnibus VI.
Per gli acquirenti di cosmetici, un cambiamento importante riguarda il calendario applicabile ai prodotti contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, abbreviate CMR. Se non viene richiesta una deroga, i prodotti interessati potranno essere immessi per la prima volta sul mercato per sei mesi e continuare a essere commercializzati per 12 mesi. I termini decorrono dall’entrata in vigore dell’inclusione della sostanza nell’elenco di quelle vietate nei cosmetici, non dal voto del Parlamento. Sono più brevi dei 12 e 24 mesi inizialmente proposti dalla Commissione.
Se un’azienda richiede una deroga, l’esito della valutazione modifica il calendario. Il rigetto per motivi di sicurezza lascia tre mesi per immettere i prodotti sul mercato e nove mesi per continuare a commercializzarli. Per le sostanze CMR delle categorie 1A e 1B, quando la deroga viene rifiutata perché esiste un’alternativa adeguata, i termini sono di 24 e 36 mesi e la relazione sulla sicurezza del prodotto deve essere aggiornata. Anche questi periodi decorrono dall’entrata in vigore del divieto applicabile alla sostanza.
Le richieste di deroga devono essere presentate entro un massimo di tre mesi dall’entrata in vigore della nuova classificazione CMR. Per le categorie 1A e 1B, il proseguimento dell’uso resta eccezionale e dipende sia dalla valutazione scientifica della sicurezza sia dall’assenza di alternative adeguate. Il testo mantiene la notifica preventiva dei cosmetici contenenti nanomateriali, senza il termine anticipato di sei mesi, ma prevede anche un’eccezione per i prodotti conformi alle condizioni già stabilite nell’allegato dedicato alle sostanze soggette a restrizioni.
Per i prodotti chimici destinati al pubblico, le informazioni sull’etichetta devono rimanere leggibili. L’altezza di riferimento delle lettere minuscole, chiamata «x-height», sarà di almeno 1,2 millimetri; per gli imballaggi di massimo 125 millilitri è consentito un minimo di 0,9 millimetri. Queste soglie non si estendono automaticamente a tutte le etichette dei prodotti destinati esclusivamente agli utilizzatori industriali o professionali.
L’uso delle etichette digitali sarà esteso a condizioni precise. Per alcuni imballaggi interni la cui superficie è limitata dalla funzione del prodotto, alcune informazioni potranno essere fornite solo in formato digitale, ma i pittogrammi di pericolo resteranno fisicamente sull’imballaggio e le informazioni richieste sull’imballaggio esterno o sull’etichetta applicata dovranno essere mantenute. Separatamente, i contenitori di massimo 10 millilitri beneficeranno di eccezioni delimitate in funzione della classificazione dei pericoli e del tipo di imballaggio. Le piccole dimensioni non consentono, da sole, di eliminare tutte le avvertenze.
I fornitori avranno inoltre più tempo per aggiornare le etichette quando emergono informazioni che impongono una classificazione più severa o nuove avvertenze. L’aggiornamento deve essere effettuato senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un massimo di 15 mesi dal ricevimento dei risultati della nuova valutazione. Il termine non sostituisce l’obbligo di trasmettere tempestivamente le informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
Per i fertilizzanti commercializzati conformemente alle norme UE, le dichiarazioni di conformità saranno redatte elettronicamente e accessibili tramite un indirizzo internet o un codice riportato sul prodotto. La Commissione potrà stabilire criteri e metodi per la valutazione di determinati microrganismi e nuovi materiali, affinché il loro accesso al mercato sia più rapido se soddisfano i requisiti di sicurezza e di efficacia agronomica. Questa possibilità non autorizza automaticamente tutti i materiali e non elimina gli obblighi di registrazione delle sostanze chimiche previsti dal regolamento REACH, mantenuti per alcune sostanze particolarmente pericolose.
L’applicazione sarà graduale dopo l’entrata in vigore del regolamento, prevista 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Alcuni requisiti relativi al formato e all’aggiornamento delle etichette si applicheranno dopo 18 mesi, mentre determinati requisiti riguardanti il contatto digitale e le informazioni sulle etichette si applicheranno dopo 36 mesi. Per una parte degli obblighi documentali dei produttori di fertilizzanti sono previsti 30 mesi. Le norme relative alle informazioni visualizzate durante la vendita online dei cosmetici prevedono un termine di 12 mesi; per le scorte esistenti sono previste disposizioni transitorie separate.
Per le imprese, l’effetto concreto consisterà nell’adattamento differenziato degli imballaggi, dei documenti e delle offerte online, in funzione del prodotto e dell’obbligo. Per i consumatori, il testo mantiene le avvertenze fisiche e le soglie di leggibilità, ma consente anche periodi di transizione per alcuni cosmetici destinati a scomparire dal mercato. L’approvazione del Parlamento non significa che le etichette e i prodotti oggi presenti nei negozi debbano essere modificati immediatamente.
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