I passeggeri che acquistano online un biglietto aereo da casa non possono invocare questo fatto per chiedere che una controversia relativa alla perdita del bagaglio sia esaminata dal tribunale del loro domicilio. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito, in una causa contro Vueling Airlines, che l’abitazione del passeggero non diventa così la sede di attività del vettore tramite la quale è stato concluso il contratto. Le norme europee impongono l’applicazione dei criteri di competenza previsti dalla Convenzione di Montreal anche ai voli nazionali interessati dalla sentenza.
In breve
La CGUE esclude l’idea che un acquisto online effettuato da casa trasformi l’abitazione del passeggero in una sede di attività del vettore. La competenza del tribunale deve risultare dai criteri della Convenzione di Montreal.
Le norme si applicano anche alla situazione in cui il volo, il domicilio del passeggero e la sede della compagnia aerea dell’UE si trovano nello stesso Stato membro. Le norme europee estendono a questo trasporto interno anche le disposizioni relative al tribunale competente.
Il trasporto del bagaglio è accessorio al viaggio del passeggero. Il suo acquisto separato, in aeroporto, non modifica il contratto utilizzato per applicare il criterio della sede di attività.
La sentenza risponde alle domande di un tribunale spagnolo in una controversia contro Vueling. Non stabilisce se la passeggera riceverà un risarcimento né quale sarebbe l’importo spettantele.
La causa C-876/24 trae origine dal viaggio di una passeggera che aveva acquistato tramite la piattaforma e-Dreams, dalla propria abitazione a Fuenlabrada, un biglietto Vueling per un volo Madrid–Barcellona del novembre 2023. All’aeroporto di Madrid, aveva stipulato separatamente il trasporto del bagaglio. Il bagaglio è andato perso su questa tratta e la passeggera ha chiesto un risarcimento al tribunale di Fuenlabrada, località del suo domicilio.
Il giudice spagnolo doveva innanzitutto stabilire quali norme determinassero la sua competenza. Sebbene la passeggera avesse proseguito il viaggio da Barcellona a Roma, il fascicolo non conteneva le informazioni necessarie per considerare il trasporto oggetto della controversia come internazionale. Il tribunale ha quindi esaminato un volo tra due aeroporti spagnoli, con una passeggera domiciliata in Spagna e una compagnia stabilita nello stesso Paese. Se le norme della Convenzione di Montreal non fossero state applicabili, il diritto processuale spagnolo avrebbe consentito alla consumatrice di scegliere il tribunale del proprio domicilio.
La Corte di Lussemburgo ha tuttavia deciso che il regolamento n. 2027/97, modificato nel 2002, estende al trasporto aereo interno sia le norme pertinenti sulla responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, sia le disposizioni che stabiliscono il tribunale competente. Per applicarle nella situazione esaminata non è necessario un elemento internazionale. La ragione è l’esistenza di un regime unitario per i vettori aerei dell’UE, indipendentemente dal fatto che il volo sia interno o internazionale.
La Convenzione offre al ricorrente quattro criteri per scegliere il tribunale, nel territorio di uno Stato parte. Essi riguardano il domicilio del vettore, la sua sede principale, la sede di attività tramite la quale è stato concluso il contratto o il luogo di destinazione. L’acquisto del biglietto da un computer situato a casa non aggiunge il domicilio del passeggero a questo elenco. Il tribunale di tale luogo potrebbe essere competente se è soddisfatto un altro criterio previsto dalla Convenzione, non in virtù del semplice acquisto online.
Il tribunale spagnolo aveva sostenuto che i vantaggi commerciali della vendita online potessero giustificare la possibilità di citare in giudizio la compagnia vicino all’abitazione del passeggero. La CGUE ha risposto che la tutela dei consumatori deve essere conciliata con l’equilibrio tra gli interessi dei passeggeri e quelli dei vettori. Secondo il ragionamento della Corte, l’accessibilità di un’offerta su Internet non può obbligare la compagnia a difendersi davanti a tribunali in qualsiasi parte del mondo, anche in luoghi in cui non ha una presenza fisica e che non hanno alcun legame con il trasporto in questione.
La Convenzione prevede separatamente un criterio legato alla residenza principale e permanente del passeggero per i danni derivanti da morte o lesioni. Anche questo presuppone condizioni riguardanti l’attività del vettore nello Stato interessato. La Corte sottolinea che l’eccezione non si applica alla perdita dei bagagli e non può essere estesa a tali controversie mediante l’interpretazione della vendita online.
Neppure l’acquisto separato del servizio per il bagaglio, all’aeroporto di Madrid, modifica il contratto di riferimento per il criterio della sede di attività. La CGUE considera il trasporto del bagaglio un servizio accessorio al trasporto del passeggero, cosicché resta rilevante il contratto relativo al viaggio della persona. Questa interpretazione consente di individuare lo stesso tribunale sulla base di tale criterio per i danni riguardanti il passeggero e il bagaglio, anche se i servizi sono stati acquistati in luoghi diversi.
Le tre risposte seguono le soluzioni proposte dall’avvocato generale Dean Spielmann nelle conclusioni del 26 febbraio 2026. Egli aveva inoltre esaminato la possibilità che, per i contratti online, l’aeroporto in cui la compagnia svolge formalmente le operazioni di registrazione dei passeggeri e dei bagagli fosse considerato la sede di attività pertinente. La sentenza non consacra questa ulteriore interpretazione e non dichiara automaticamente competente il tribunale dell’aeroporto di partenza.
La controversia deve essere risolta in Spagna, conformemente all’interpretazione fornita dalla CGUE. La pronuncia pregiudiziale non concede né respinge il risarcimento richiesto dalla passeggera e non ne stabilisce l’importo. Essa chiarisce le norme sulla competenza applicabili alla domanda relativa al bagaglio smarrito, senza sostituirsi all’esame della causa da parte del giudice nazionale.
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