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La Corte di Giustizia Europea respinge il requisito di 10 anni di residenza per l'accesso al reddito minimo in Italia

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7 maggio 2026, 16:51
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I giudici dell'UE affermano che i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini italiani quando richiedono prestazioni sociali di base e misure di integrazione professionale, e che il requisito di residenza imposto dall'Italia colpisce principalmente le persone senza cittadinanza italiana.


La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso che l'Italia non può subordinare l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale al "reddito di cittadinanza" a una residenza di almeno 10 anni, poiché tale requisito costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'UE.


In breve


La Corte di Giustizia ha stabilito che un requisito di residenza di 10 anni per accedere al "reddito di cittadinanza" in Italia discrimina indirettamente i beneficiari di protezione internazionale.


Il caso riguarda un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, a cui l'INPS ha revocato la prestazione sociale dopo un controllo amministrativo.


La Corte ha stabilito che il "reddito di cittadinanza" è sia una misura di accesso al lavoro, sia una prestazione sociale di base sotto forma di un reddito minimo.


I giudici dell'UE hanno ritenuto che il requisito si applichi formalmente a tutti, ma colpisca principalmente le persone che non sono cittadini italiani.


La Corte ha respinto l'argomento secondo cui i costi amministrativi e finanziari possono giustificare questa differenza di trattamento.


La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso che un requisito di residenza di 10 anni imposto dalla legislazione italiana per accedere al "reddito di cittadinanza" costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.


La sentenza è stata pronunciata nel caso C-747/22, in una controversia originata dal caso di un beneficiario di protezione sussidiaria che viveva legalmente in Italia dal 2011 e riceveva il "reddito di cittadinanza", una prestazione sociale legata a misure di integrazione professionale e sociale.


La concessione di questa prestazione era condizionata dalla residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due dovevano essere continuativi.


Dopo un controllo amministrativo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, ha constatato che la persona in questione non soddisfaceva questo requisito. L'istituzione ha interrotto il pagamento della prestazione e ha richiesto la restituzione delle somme ritenute indebitamente pagate.


Il beneficiario ha contestato la decisione davanti a un tribunale italiano, sostenendo che il requisito di una residenza di 10 anni è discriminatorio indirettamente, poiché è più facile da soddisfare per i cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri.


L'INPS ha sostenuto che il reddito in questione non mirava a coprire un bisogno primario, ma rientrava nell'ambito della politica di occupazione e integrazione, il che giustificherebbe il requisito di un legame reale con l'Italia.


Il tribunale italiano ha ritenuto che questo requisito potrebbe essere discriminatorio e sproporzionato e ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se fosse compatibile con il diritto dell'Unione Europea.


La Corte ha deciso, innanzitutto, che il "reddito di cittadinanza" ha una doppia natura. Esso è una misura di accesso all'occupazione, soggetta al principio di parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro, e una prestazione sociale di base, sotto forma di un reddito minimo.


Questa qualificazione è importante poiché il diritto dell'UE garantisce ai beneficiari di protezione internazionale un trattamento uguale a quello dei cittadini dello Stato membro in materia di accesso a misure di occupazione e prestazioni sociali di base.


La Corte ha constatato che il requisito di residenza di 10 anni si applica allo stesso modo ai cittadini italiani e ai beneficiari di protezione internazionale. Tuttavia, in pratica, esso colpisce principalmente le persone che non sono cittadini italiani.


I giudici hanno stabilito che questa differenza di trattamento costituisce una discriminazione indiretta, in linea di principio vietata dal diritto dell'UE.


La Corte ha analizzato anche la giustificazione presentata dal governo italiano, secondo cui il "reddito di cittadinanza" comporta costi amministrativi e finanziari significativi, il che consentirebbe di limitare la prestazione a persone ben integrate nella comunità nazionale.


I giudici dell'UE hanno respinto questo argomento. La Corte ha osservato che la concessione di una prestazione sociale genera gli stessi costi per l'ente competente, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia un cittadino dello Stato membro o un beneficiario di protezione internazionale.


La Corte ha inoltre precisato che, per quanto riguarda l'accesso a misure di occupazione e prestazioni sociali di base, il diritto dell'UE conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto a un trattamento uguale e non consente agli Stati membri di introdurre altre condizioni o limitazioni oltre a quelle previste dalla legislazione europea.


I giudici hanno sottolineato che la durata della permanenza sul territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell'UE come criterio per la concessione di tali benefici ai beneficiari di protezione internazionale.


La Corte ha ritenuto, inoltre, che l'imposizione di un requisito di residenza di 10 anni contrasta con l'obiettivo del diritto dell'UE di garantire un livello minimo di prestazioni per i beneficiari di protezione internazionale.


Lo status di queste persone non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che può portare, in alcuni casi, al rimpatrio della persona nel paese d'origine. In questo contesto, un requisito di residenza così lungo limiterebbe l'accesso a prestazioni concepite per coprire bisogni di base e per l'integrazione.


La sentenza non risolve direttamente la controversia nazionale. Nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia interpreta il diritto dell'UE, e il tribunale nazionale deve risolvere la causa secondo tale interpretazione.


La decisione della Corte è vincolante anche per altri tribunali nazionali che esaminano questioni simili riguardanti l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale a prestazioni sociali di base o misure di integrazione professionale.


Il caso rientra nell'applicazione della Direttiva 2011/95/UE, che stabilisce gli standard per la qualificazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi come beneficiari di protezione internazionale e definisce il contenuto della protezione concessa.


Il diritto dell'UE prevede che i beneficiari di protezione internazionale debbano beneficiare di un trattamento uguale a quello dei cittadini dello Stato membro in merito all'accesso a misure di occupazione e a determinate prestazioni sociali di base.


In questo caso, la Corte ha interpretato l'articolo 26 della direttiva, relativo all'accesso all'occupazione, e l'articolo 29, riguardante le prestazioni sociali. Il "reddito di cittadinanza" italiano è stato considerato rilevante per entrambi i settori, poiché combina un reddito minimo con l'obbligo di partecipare a un programma di integrazione occupazionale e sociale.


La sentenza chiarisce i limiti entro i quali gli Stati membri possono subordinare l'accesso a prestazioni sociali per i beneficiari di protezione internazionale. Gli Stati possono organizzare i propri sistemi di protezione sociale, ma non possono introdurre condizioni che colpiscono in modo sproporzionato gli stranieri protetti dal diritto dell'UE e che non sono previste dal quadro europeo.


La decisione ha una rilevanza più ampia per le politiche nazionali di sostegno sociale e integrazione, in particolare quando le prestazioni sono legate sia a un reddito minimo, sia alla partecipazione a misure di occupazione.


https://2eu.brussels/ro/stiri/curtea-de-justitie-europeana-respinge-conditia-de-10-ani-de-rezidenta-pentru-accesul-la-venit-minim-in-italia

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