La Commissione europea ha aperto mercoledì 21 ottobre 2026 un’indagine ufficiale per verificare se Booking.com adempia ai propri obblighi in materia di protezione degli utenti dalle frodi e di trasparenza della pubblicità. L’indagine riguarda gli annunci relativi a strutture inesistenti o non conformi, i tentativi di phishing che sfruttano i dati delle prenotazioni e le offerte visualizzate più in alto nei risultati di ricerca in cambio di commissioni maggiori. La procedura si svolge ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA), senza che l’esecutivo europeo abbia accertato una violazione o imposto una sanzione.
In breve
La Commissione verifica se Booking.com individui e rimuova con sufficiente efficacia gli annunci falsi, comprese le offerte relative a strutture inesistenti e i casi di furto d’identità. L’indagine esamina se i dati sulle prenotazioni e il sistema di messaggistica possano essere sfruttati per inviare ai clienti richieste fraudolente di pagamento. Le offerte che ottengono una posizione migliore nei risultati di ricerca perché i proprietari pagano una commissione più elevata devono poter essere riconosciute come pubblicità. La Commissione può richiedere documenti aggiuntivi, condurre interviste e ispezioni oppure accettare impegni vincolanti di rimediazione. L’apertura della procedura non stabilisce che Booking.com abbia violato la normativa. Per violazioni dimostrate, commesse intenzionalmente o per negligenza, la sanzione può arrivare al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore nell’esercizio finanziario precedente. Questo è il limite previsto dalla legge, non una sanzione decisa nel caso di Booking.com; non è stata annunciata una data di conclusione dell’indagine.
La prima componente dell’indagine riguarda l’affidabilità delle offerte di alloggio. La Commissione verificherà se Booking.com abbia individuato e valutato adeguatamente i rischi sistemici associati agli annunci illegali, compresi quelli relativi a strutture inesistenti, alle offerte non conformi e alle frodi in cui una persona sostiene di rappresentare una struttura che non gestisce. L’autorità europea analizzerà anche l’efficacia delle misure di riduzione di tali rischi, compresa la rimozione degli annunci problematici.
Una seconda componente riguarda i messaggi di phishing, ossia i tentativi di ottenere denaro o informazioni sensibili attraverso comunicazioni che sembrano legittime. Nel caso delle prenotazioni turistiche, una simile truffa può assumere la forma di un messaggio apparentemente inviato dalla struttura ricettiva, con il quale si chiede al cliente di confermare il pagamento o di accedere a un link esterno. La Commissione esaminerà i rischi associati al modo in cui Booking.com condivide i dati delle prenotazioni e degli ospiti con i fornitori di alloggi, nonché la progettazione e il funzionamento del servizio di messaggistica. L’indagine stabilirà se esistano garanzie sufficienti contro l’uso improprio di tali dati e canali per richieste fraudolente di pagamento.
Il terzo aspetto riguarda il modo in cui i risultati di ricerca sono ordinati ed etichettati. Alcune strutture ricettive possono ottenere una maggiore visibilità pagando una commissione più elevata, e l’utente deve poter distinguere questa promozione commerciale dal posizionamento basato su altri criteri. La Commissione verificherà se le offerte promosse siano chiaramente identificate come pubblicità e se sia indicata la persona per conto della quale viene visualizzato l’annuncio, nonché chi lo abbia pagato, qualora si tratti di una persona diversa. Gli utenti devono poter accedere facilmente alle informazioni sui principali parametri che determinano la visualizzazione della pubblicità e, se del caso, sulle modalità per modificarli.
Gli obblighi oggetto dell’indagine impongono alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di valutare attentamente i rischi sistemici e di adottare misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per ridurli. Tali requisiti sono previsti dagli articoli 34 e 35 del DSA, mentre l’identificazione e la trasparenza della pubblicità sono disciplinate dall’articolo 26, paragrafo (1). Booking.com è stata designata piattaforma online di dimensioni molto grandi il 25 aprile 2023, con conseguenti obblighi aggiuntivi di gestione dei rischi e supervisione da parte della Commissione.
La decisione di avviare i procedimenti segue un’analisi preliminare delle valutazioni dei rischi trasmesse da Booking.com nel 2026 e nei tre anni precedenti, delle relazioni sulla trasparenza e delle risposte alle richieste ufficiali di informazioni del 23 settembre 2025 e del 26 maggio 2026. La Commissione può continuare a raccogliere prove attraverso nuove richieste di dati, interviste e ispezioni. Qualora vi sia urgenza a causa del rischio di danni gravi per gli utenti e di una constatazione prima facie di una violazione, può adottare misure provvisorie. Può inoltre trasformare in obblighi gli impegni di rimediazione proposti dalla società, mediante una decisione separata.
Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha sottolineato che gli europei devono poter prenotare le proprie vacanze senza timore di truffe e che le grandi piattaforme devono assumersi le responsabilità previste dal DSA. In una reazione trasmessa alla pubblicazione The Register, un portavoce di Booking.com ha affermato che l’azienda collabora pienamente con la Commissione e che la sicurezza, la fiducia e la protezione delle informazioni personali sono priorità. La società ha ribadito il proprio impegno a collaborare con le autorità e i partner del settore per contrastare la criminalità informatica e le frodi online.
La Commissione collabora con l’Autorità neerlandese per i consumatori e i mercati, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato in cui Booking.com è stabilita. Per la presunta violazione degli obblighi di trasparenza pubblicitaria e di condotta inclusi nella presente procedura, le autorità nazionali non esercitano più le proprie competenze di vigilanza e applicazione del DSA. Le istituzioni competenti possono tuttavia continuare a intervenire sulla base di altri quadri normativi, mentre la cooperazione con l’autorità neerlandese prosegue nell’ambito dell’indagine europea.
Qualora accerti una violazione degli obblighi del DSA commessa intenzionalmente o per negligenza, la Commissione può imporre una sanzione non superiore al 6% del fatturato annuo totale mondiale del fornitore nell’esercizio finanziario precedente. L’importo deve tenere conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione; il limite non rappresenta una sanzione proposta o applicata ora a Booking.com. Prima di una decisione di non conformità o di irrogazione di una sanzione, la società ha il diritto di rispondere alle constatazioni preliminari e alle misure prese in considerazione.
La Commissione non ha annunciato una data entro la quale l’indagine debba concludersi e l’esito resta aperto. Per i viaggiatori, la posta in gioco è l’efficacia della protezione dalle offerte fraudolente e dalle richieste ingannevoli di pagamento, insieme alla possibilità di riconoscere quando la posizione di un’offerta nei risultati di ricerca riflette una promozione a pagamento.
Context: Prima dell’indagine sul DSA, Booking.com aveva apportato modifiche relative all’obbligo di “parità” dei prezziPrima della decisione della Commissione relativa all’indagine sul DSA, Booking.com ha adeguato nello Spazio economico europeo il funzionamento del programma Sponsored Benefit: la piattaforma non ha più utilizzato i prezzi mostrati dagli hotel sui propri siti o su altre piattaforme per stabilire l’idoneità, dopo un dialogo con la Commissione europea legato al rispetto del Digital Markets Act. La modifica ha eliminato una delle eccezioni in cui le tariffe esterne potevano influenzare la partecipazione al programma.
Nello stesso contesto, Booking.com ha aumentato la trasparenza offerta agli hotel sugli effetti di Sponsored Benefit sulle prenotazioni e ha modificato il modo in cui vengono presentate nell’Extranet le informazioni relative ai prezzi esterni, indicando che hanno carattere informativo e non vengono utilizzate per il posizionamento predefinito o per l’idoneità a programmi commerciali come Genius, Preferred e Preferred Plus.