La Commissione europea ha creato il primo quadro comune di formazione per i fisioterapisti, che consentirebbe il riconoscimento automatico, negli Stati partecipanti, delle qualifiche conformi a criteri europei comuni. La formazione deve includere almeno 240 crediti ECTS e 1.000 ore di tirocinio clinico. Separatamente, la Commissione propone di ridurre a cinque settimane le procedure di riconoscimento per le professioni regolamentate nei casi automatici e a 11 settimane per le altre domande.
I fisioterapisti in possesso di una qualifica conforme a un nuovo insieme di requisiti europei potrebbero ottenere il riconoscimento automatico quando intendono esercitare la professione in un altro Stato membro partecipante. La Commissione europea ha adottato il 15 settembre il primo quadro comune di formazione per questa professione e Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva responsabile per i diritti sociali e le competenze, ha presentato il meccanismo agli eurodeputati della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) il 12 ottobre. Il cambiamento non significa il riconoscimento immediato e senza condizioni di tutti i diplomi di fisioterapia dell’UE.
In breve
Il quadro comune stabilisce, per le qualifiche ammissibili, un minimo di 240 crediti ECTS, almeno il livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche e almeno 1.000 ore di formazione clinica supervisionata.
Le qualifiche che soddisfano i criteri e vengono notificate nell’ambito del meccanismo dovrebbero beneficiare del riconoscimento automatico negli Stati membri partecipanti.
Le qualifiche che non rientrano nel quadro comune continueranno a essere valutate attraverso il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Separatamente, la Commissione propone di ridurre da tre mesi a cinque settimane il termine per le procedure di riconoscimento automatico e da quattro mesi a un massimo di 11 settimane quello per le altre procedure.
Il quadro per i fisioterapisti è un atto delegato e non produce ancora l’effetto di un riconoscimento automatico generale. Il Parlamento e il Consiglio esercitano il controllo previsto per gli atti delegati e gli Stati devono poi adeguare la legislazione entro il termine stabilito dalla direttiva.
Attualmente la fisioterapia rientra nel sistema generale previsto dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Un fisioterapista qualificato in uno Stato membro che desideri esercitare in un altro Stato in cui la professione è regolamentata deve, in linea di principio, chiedere il riconoscimento della qualifica all’autorità competente del Paese interessato. I fisioterapisti possono già utilizzare la Tessera professionale europea, una procedura elettronica per la gestione della domanda, ma l’esistenza di questo strumento non trasforma la qualifica in una qualifica riconosciuta automaticamente.
Il quadro comune adottato dalla Commissione mira a cambiare questa situazione per le qualifiche che soddisfano un nucleo comune di formazione. Il documento stabilisce un minimo di 240 crediti ECTS e almeno il livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche. Negli Stati in cui un tirocinio è obbligatorio per accedere alla professione, anche questo requisito deve essere soddisfatto. La formazione clinica deve costituire una componente identificabile del programma, con almeno 1.000 ore svolte sotto supervisione, in contesti clinici adeguati e a diretto contatto con i pazienti. I requisiti riguardano l’anatomia, la fisiologia e le scienze del movimento, ma anche ambiti clinici quali ortopedia, neurologia, cardiologia, pediatria, geriatria, oncologia, salute della donna e riabilitazione pre e postoperatoria.
Il meccanismo non uniforma i programmi universitari in Europa. Gli Stati possono mantenere requisiti educativi e professionali più elevati. Il quadro individua la soglia comune che consente di trattare determinate qualifiche, ai fini dell’accesso alla professione, come una qualifica ottenuta nello Stato ospitante. La Commissione precisa anche le condizioni alle quali uno Stato può essere esentato, ad esempio quando non offre la formazione in questione, quando l’applicazione del quadro inciderebbe gravemente sul proprio sistema educativo o quando sostanziali differenze nella formazione creerebbero un serio rischio per la salute o la sicurezza pubblica.
Né un diploma di fisioterapia rilasciato in uno Stato membro rientrerebbe automaticamente in questo sistema solo in virtù della sua denominazione. La qualifica deve rispettare i requisiti del quadro ed essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri. Le qualifiche che non soddisfano i criteri resteranno nel sistema generale di riconoscimento. Lo stesso vale quando la domanda viene presentata in uno Stato che beneficia di un’eccezione al quadro comune.
Questa distinzione è rilevante anche per un fisioterapista formato in Romania che desideri lavorare in Belgio, Francia o in un altro Stato membro. La norma europea non trasforma automaticamente qualsiasi diploma rumeno in un’autorizzazione all’esercizio della professione. Occorre stabilire se quella qualifica rientra nel quadro comune, se lo Stato in cui la persona intende lavorare partecipa al meccanismo e quali altre legittime condizioni nazionali restano applicabili, ad esempio quelle relative alla registrazione professionale, alla lingua o alla condotta professionale.
Parallelamente al quadro per i fisioterapisti, la Commissione propone una riforma più ampia della direttiva sulle qualifiche professionali. Per le domande che beneficiano del riconoscimento automatico, il termine scenderebbe da un massimo di tre mesi a cinque settimane. Per le altre domande di riconoscimento, il limite proposto è di 11 settimane, rispetto ai quattro mesi massimi previsti dal sistema attuale. Una procedura digitale comune consentirebbe di presentare il fascicolo e scambiare documenti tra le autorità, mentre le domande potrebbero essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
La riforma include anche le qualifiche digitali. I nuovi documenti potrebbero essere emessi in un formato europeo standardizzato e conservati nel portafoglio europeo per l’identità digitale. Datori di lavoro e autorità potrebbero verificarne più facilmente l’autenticità e uno strumento Europass consentirebbe di confrontare il contenuto delle qualifiche dei diversi Stati. La digitalizzazione non cambia tuttavia la natura giuridica del documento: per una professione regolamentata, un diploma conservato nel portafoglio digitale non sostituisce il riconoscimento professionale quando questo è necessario.
I fisioterapisti rappresentano il primo banco di prova di un meccanismo che la Commissione intende estendere. Le sette professioni per le quali la legislazione dell’UE prevede già sistemi di riconoscimento automatico sulla base di condizioni minime di formazione comprendono le professioni mediche settoriali e gli architetti. La Commissione ha individuato altre dieci professioni per le quali intende esaminare la possibilità di creare quadri comuni, soprattutto nei settori in cui vi è carenza di personale. Un quadro comune può essere introdotto solo dove esiste una sufficiente prossimità tra i requisiti di istruzione e formazione degli Stati partecipanti.
Dal punto di vista procedurale, i due cambiamenti devono essere tenuti distinti. La riforma generale del riconoscimento delle qualifiche è una proposta legislativa che deve essere negoziata e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il quadro per i fisioterapisti è stato adottato dalla Commissione sotto forma di direttiva delegata, sulla base dei poteri già previsti dalla direttiva 2005/36/CE. L’atto stabilisce che, dopo il completamento della procedura europea e la sua pubblicazione, gli Stati membri devono adottare le misure nazionali necessarie entro 18 mesi. Le qualifiche che beneficeranno effettivamente del meccanismo dovranno poi essere individuate attraverso le notifiche degli Stati e gli atti di esecuzione previsti dalla legislazione.
Per i professionisti, l’obiettivo è risolvere separatamente due problemi diversi. Nel caso dei fisioterapisti che soddisfano lo standard comune, la verifica della comparabilità della formazione potrebbe essere eliminata grazie al riconoscimento automatico. Per le altre professioni regolamentate e per le qualifiche che non rientrano in un simile quadro, il riconoscimento resterebbe necessario, ma la Commissione vuole che il fascicolo possa essere presentato digitalmente e trattato entro un termine molto più breve.
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