Bruxelles, 2 dicembre 2025 Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modernizzazione delle norme UE riguardanti i pacchetti di viaggio, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei consumatori e aumentare la chiarezza degli obblighi per gli operatori. I negoziatori sottolineano che il nuovo quadro risponde alle lezioni apprese durante la pandemia, quando numerose agenzie e tour operator hanno incontrato difficoltà nel rimborsare i viaggi annullati e nella gestione dei voucher non utilizzati.
In breve
Una definizione unica del "pacchetto" per tutti i tipi di prenotazioni, comprese quelle online.
I voucher diventano strettamente opzionali; i voucher non utilizzati devono essere rimborsati automaticamente.
Il rimborso in caso di fallimento deve essere effettuato entro un massimo di sei mesi.
L'accordo introduce una sola definizione del pacchetto, eliminando la categoria degli "arrangements di viaggio associati" e chiarendo le situazioni in cui due o più servizi diventano automaticamente un pacchetto, inclusi i casi di prenotazioni online in cui i dati personali vengono trasferiti automaticamente tra fornitori entro un intervallo di 24 ore. I negoziatori affermano che questa chiarificazione ridurrà le incertezze per i consumatori e porrà fine alle interpretazioni divergenti nella legislazione nazionale.
Le regole riguardanti l'uso dei voucher sono, inoltre, rafforzate. I consumatori potranno rifiutare i voucher ricevuti in sostituzione del rimborso, la loro validità sarà limitata a un periodo ragionevole, e i voucher non utilizzati dovranno essere rimborsati automaticamente alla scadenza. L'obiettivo di queste modifiche è prevenire situazioni simili a quelle della pandemia, quando milioni di turisti sono rimasti con voucher impossibili da utilizzare o non coperti da garanzie sufficienti.
In caso di circostanze straordinarie nella destinazione — come disastri naturali o situazioni sanitarie gravi — i consumatori avranno il diritto di annullare il pacchetto senza penalità. Gli avvisi ufficiali di viaggio delle autorità nazionali ed europee saranno presi in considerazione, ma non costituiranno, da soli, una base automatica per l'annullamento; la situazione deve essere valutata individualmente, per evitare interpretazioni abusive.
Per proteggere i fondi dei turisti in caso di fallimento dell'organizzatore, l'accordo introduce termini fissi per il rimborso: massimo sei mesi nella maggior parte dei casi, con possibilità di estensione a nove mesi in circostanze eccezionali. Gli Stati membri potranno utilizzare una gamma variata di meccanismi di protezione, inclusi fondi di garanzia o forme alternative di assicurazione, per garantire il recupero delle somme dovute.
Un altro elemento importante è l'introduzione di una procedura europea standard per la gestione dei reclami. Gli organizzatori di pacchetti dovranno rispondere ai consumatori entro sette giorni e fornire una soluzione motivata entro un massimo di 60 giorni. Il livello dell'anticipo richiesto alla prenotazione e il regime delle penalità per l'annullamento continueranno a essere stabiliti a livello nazionale, poiché gli Stati membri non hanno raggiunto un consenso riguardo all'armonizzazione di questi aspetti.
Il relatore del Parlamento Europeo, Alex Agius Saliba, ha accolto con favore l'accordo affermando che questo "migliorerà la protezione dei turisti e offrirà chiarezza sia ai consumatori che alle imprese del settore turistico", apprezzando l'equilibrio trovato tra i diritti dei viaggiatori e le esigenze dell'industria. L'accordo provvisorio sarà sottoposto all'approvazione formale da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le nuove norme inizieranno ad applicarsi dopo un termine di trasposizione di 28 mesi, seguito da ulteriori sei mesi per l'implementazione.