Il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione Europea di designare Meta come gatekeeper per il servizio Marketplace ai sensi del Digital Markets Act, ma ha mantenuto la designazione dell'azienda per Messenger.
La sentenza pronunciata il 3 giugno 2026 nel caso Meta Platforms contro la Commissione conferma solo parzialmente la posizione dell'esecutivo europeo. Il Tribunale ha deciso che Messenger può essere trattato come un servizio di comunicazione interpersonale distinto dalla rete sociale Facebook, ma ha riscontrato errori e una motivazione insufficiente nel caso Marketplace.
In breve
Il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la designazione di Meta come gatekeeper per Marketplace. Il tribunale ha mantenuto la designazione di Meta per Messenger ai sensi del Digital Markets Act. Il tribunale ha confermato che Messenger è un servizio di comunicazione interpersonale distinto da Facebook. Nel caso di Marketplace, il tribunale ha riscontrato che la Commissione non ha analizzato sufficientemente le modifiche apportate da Meta alla fine di luglio 2023. La Commissione può impugnare la sentenza in appello alla Corte di Giustizia, limitatamente a questioni di diritto, entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione.
La Commissione Europea aveva designato Meta come gatekeeper il 5 settembre 2023, sulla base del Digital Markets Act. La decisione riguardava diversi servizi dell'azienda, inclusi Facebook come rete sociale online, Messenger come servizio di comunicazione interpersonale e Marketplace come servizio di intermediazione online.
Meta ha contestato parzialmente la decisione, nella misura in cui la Commissione ha classificato Messenger e Marketplace come gatekeeper importanti ai sensi del Digital Markets Act. L'azienda non ha contestato in questa causa la designazione per tutti i servizi, ma ha mirato a queste due classificazioni specifiche.
Per Messenger, il Tribunale ha dato ragione alla Commissione. Il tribunale ha confermato che il servizio è un servizio di comunicazione interpersonale che non dipende da numeri di telefono ed è distinto da Facebook. Il tribunale ha ritenuto che Messenger è offerto tramite applicazioni autonome, può essere utilizzato indipendentemente dalla rete sociale e include strumenti specifici attraverso i quali le imprese possono comunicare con gli utenti.
Il tribunale ha respinto anche l'argomento secondo cui gli utenti di Messenger dovrebbero essere calcolati solo se non sono anche utenti di Facebook. Il tribunale ha deciso che, quando la Commissione calcola gli utenti finali di Messenger per verificare le soglie quantitative del Digital Markets Act, non è obbligata a escludere coloro che utilizzano anche Facebook.
Il tribunale ha inoltre riscontrato che la Commissione non era obbligata ad aprire un'indagine di mercato prima di considerare Messenger un gatekeeper importante, in assenza di argomentazioni sufficientemente solide da parte di Meta che mettessero in discussione le presunzioni previste dal Digital Markets Act. Il tribunale ha ritenuto, inoltre, che il diritto di difesa di Meta fosse stato rispettato.
La situazione era diversa nel caso di Marketplace. Il tribunale ha ricordato che la legalità di un atto dell'Unione deve essere valutata sulla base dei fatti e del diritto esistenti al momento dell'adozione dell'atto. Il tribunale ha riscontrato che l'esecutivo europeo ha commesso un errore di diritto quando si è basato solo su dati riguardanti gli ultimi tre anni precedenti alla designazione, senza tenere conto delle modifiche introdotte da Meta alla fine di luglio 2023.
Secondo la nota esplicativa nel comunicato della Corte, le modifiche implementate il 31 luglio 2023 hanno comportato la limitazione del numero di annunci che ogni utente poteva pubblicare e hanno portato alla scomparsa del criterio utilizzato dalla Commissione per identificare gli utenti professionali.
Il tribunale ha riscontrato anche che la decisione della Commissione non era sufficientemente motivata riguardo a Marketplace. Il tribunale ha sottolineato che l'esecutivo europeo non ha presentato un'analisi concreta delle modifiche in questione e non ha spiegato il loro effetto sulla conclusione che Marketplace consente agli utenti professionali di offrire beni e servizi ai consumatori, condizione necessaria per classificare il servizio come intermediazione online.
In queste condizioni, il tribunale ha concluso che la decisione non consentiva né a Meta di comprendere le ragioni della classificazione di Marketplace come servizio di piattaforma essenziale, né ai tribunali dell'Unione Europea di esercitare il controllo giurisdizionale. Pertanto, la decisione è stata annullata nella misura in cui designava Meta come gatekeeper per Marketplace.
Il Digital Markets Act, Regolamento 2022/1925, stabilisce regole per le grandi piattaforme digitali che operano come gatekeeper tra imprese e utenti. La designazione come gatekeeper comporta obblighi specifici per le aziende interessate, inclusi obblighi riguardanti la concorrenza, l'interoperabilità, l'accesso ai dati e il trattamento applicato ai propri servizi.
La sentenza non elimina la designazione di Meta come gatekeeper nel complesso e non influisce sulla designazione per Messenger. L'effetto diretto riguarda Marketplace, dove la Commissione dovrà tenere conto dell'annullamento deciso dal Tribunale e coprire eventuali vuoti giuridici creati dalla sentenza, se desidera riprendere o adeguare l'analisi.
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