La Corte Costituzionale della Romania è attesa a pronunciarsi oggi, sulla richiesta della Corte Suprema di Cassazione e Giustizia riguardante la legge relativa alle pensioni dei magistrati. La CCR ha rinviato, il 10 dicembre, la presa di una decisione, stabilendo un nuovo termine. La CCR discute il progetto di riforma assunto dal Governo Bolojan a partire dalle 13:00.
Il progetto stabilisce le condizioni in cui i magistrati possono andare in pensione e il modo di calcolo delle loro pensioni. La legge prevede le seguenti modifiche nel campo delle pensioni di servizio dei magistrati:
- stabilire l'età di pensionamento, per il personale interessato dal progetto, facendo riferimento all'età standard di pensionamento nel sistema pubblico di pensioni; istituire l'età di 49 anni come età minima di pensionamento fino al 31 dicembre 2026
- istituire la condizione di anzianità lavorativa di almeno 35 anni; aumento graduale dell'età di pensionamento di un anno per ogni generazione di magistrati
- introduzione di un numero ragionevole di fasi di scaglionamento fino al raggiungimento dell'età standard di pensionamento nel sistema pubblico di pensioni, e successivamente all'ultima fase si raggiungerà l'età di 65 anni
- il progetto stabilisce anche un importo della pensione del 55% della base di calcolo rappresentata dalla media delle indennità di inquadramento lorde mensili e dei supplementi per i quali sono state trattenute le contribuzioni di assicurazione sociale realizzate negli ultimi 60 mesi di attività prima della data di pensionamento, con limitazione dell'importo netto della pensione di servizio al 70% del reddito netto avuto nell'ultimo mese di attività, prima della data di pensionamento.
Secondo i magistrati della corte suprema, il carattere di urgenza del progetto non è stato dimostrato o è stato costruito su una realtà controfattuale, invocando la condizionalità del Traguardo 215 del PNRR, "estrapolato dal contesto" e "non conforme alla realtà secondo i documenti comunicati dalla Commissione Europea", l'oggetto non essendo la determinazione delle modalità di pensionamento che era stata considerata come soddisfatta, ma la proposta iniziale riguardante la sovraimposizione.
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