L’Agenzia nazionale per i pagamenti e l’ispezione sociale (ANPIS) ha annunciato giovedì 24 settembre la modifica delle procedure per l’erogazione dell’assegno di collocamento, dell’indennità di sostegno e dell’indennità per i giovani. Le nuove regole sono previste dall’Ordinanza n. 1.277/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 787, e riguardano in particolare i giovani che escono dal sistema di protezione speciale, ma proseguono gli studi o iniziano a lavorare.
L’assegno di collocamento può essere erogato anche dopo il compimento dei 18 anni, se il beneficiario frequenta un percorso di istruzione. La misura di protezione può essere prorogata per un periodo di transizione fino a due anni e, se il giovane inizia un nuovo percorso di istruzione, il sostegno può essere prolungato fino al completamento degli studi, senza superare il limite dei 26 anni.
L’indennità per i giovani può essere richiesta dalle persone di età inferiore ai 26 anni che lavorano o studiano, comprese quelle che hanno già lasciato il sistema. Prima della cessazione della protezione al raggiungimento della maggiore età, la DGASPC deve fornire consulenza e redigere una relazione scritta.
I pagamenti non saranno sospesi se i certificati di frequenza scolastica vengono presentati entro sei mesi o prima della conclusione dell’anno scolastico. Alcuni diritti possono essere richiesti retroattivamente, anche dai beneficiari idonei al 10 aprile 2026, se presentano la domanda entro un massimo di 60 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
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