La Corte costituzionale ha deciso martedì 29 settembre, all’unanimità, che le donne assicurate individualmente tramite un contratto stipulato con la cassa malattia non possono essere escluse dal congedo e dall’indennità per rischio maternità solo perché non sono lavoratrici dipendenti. I giudici hanno ritenuto discriminatoria la differenza di trattamento e hanno stabilito che essa viola il diritto all’uguaglianza, alla tutela della salute e a un livello di vita dignitoso.
La decisione riguarda le persone che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di servizio, ma versano contributi sulla base di un contratto per congedi e indennità dell’assicurazione sociale sanitaria. In questa categoria possono rientrare le donne che svolgono attività autonome.
Il congedo per rischio maternità protegge la donna incinta, quella che ha partorito di recente o che allatta, nonché il feto o il bambino, quando l’attività professionale presenta dei rischi. Può essere concesso per un massimo di 120 giorni, interamente o frazionato, e l’indennità ammonta al 75% della base di calcolo, senza la necessità di un periodo minimo di assicurazione.
Sebbene la legislazione sia stata integrata nel 2023 per includere espressamente queste persone, la CCR ha sanzionato la loro precedente esclusione. La decisione è definitiva e generalmente vincolante, mentre le motivazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
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