Secondo un comunicato della CCR, i giudici costituzionali, all'unanimità, hanno accolto l'eccezione di incostituzionalità e hanno constatato che le disposizioni dell'art. 32, frase iniziale, della Legge n. 350/2001 riguardante la pianificazione territoriale e l'urbanistica, nella redazione precedente alla modifica tramite l'art. I, punto 6, della Legge 289/2006 per la modifica e integrazione della Legge n. 350/2001 riguardante la pianificazione territoriale e l'urbanistica, sono incostituzionali.
La Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni, che permettevano alle autorità pubbliche locali di approvare deroghe dalle documentazioni urbanistiche esistenti senza stabilire criteri oggettivi o garanzie chiare, non rispettano i requisiti di qualità della legge previsti dall'art. 1, comma (5) della Costituzione e compromettono i principi di prevedibilità e sicurezza giuridica.
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